Ius gentium

Ius gentium (Diritto delle genti)

Nel diritto romano era il complesso delle norme giuridiche fondate sulla ragione naturale (naturalis ratio) comune a tutti i popoli (gentes) che avevano raggiunto un pari grado di sviluppo.
Tale complesso di norme sorse a seguito dell’intensificarsi dei traffici commerciali con popoli stranieri, al fine di regolare i rapporti negoziali tra cives romani e peregrini.
Per la disciplina di siffatti rapporti non era possibile fare ricorso alle norme del ius civile, in ragione del principio della personalità della legge [vedi], secondo cui allo straniero non era applicabile il diritto romano.
Onde soddisfare tale esistenza fu istituito nel 241 a.C. un magistrato speciale, il praetor peregrinus. Costui, deputato a presiedere i processi tra soggetti non muniti della cittadinanza romana, elaborava le norme dirette a risolvere i relativi conflitti.
Poiché il (—) comprendeva un gruppo di disposizioni basate sulla ragione naturale e, in quanto tali, suscettibili di applicazione generalizzata per tutti i popoli, Gaio [vedi] lo denominò anche ius naturale. In seguito, nella tricotomia ulpiano-giustinianea (ius civile, ius naturale e ius gentium), coniata da Ulpiano [vedi] ed accolta da Giustiniano I [vedi], il ius naturale acquisì una valenza autonoma, quale complesso dei precetti di convivenza dettati dalla natura a tutti gli esseri viventi.
Uno dei fondamentali princìpi del (—) fu quello della bona fides, che assumeva a criterio di responsabilità l’osservanza dei patti e della parola data fra galantuomini, indipendentemente dal ricorso a formalità solenni che, d’altronde, tra persone di lingua e cultura differenti sarebbero state inattuabili e incomprensibili.