Ius antiquum
Ius antiquum
Con tale espressione la dottrina indica il periodo della storia della Chiesa o, meglio, della sua produzione legislativa, che va dalle origini sino al Decreto di Graziano [vedi Decretum (magistri) Gratiani].
In questo periodo è possibile distinguere una prima epoca (che va fino al III secolo) caratterizzata dal fatto che il diritto della Chiesa, ricca di quella originalità propria di qualsiasi istituzione novella, pur vivendo immersa nella civiltà giudea, orientale, ellenica e romana, non subisce influenze esterne.
È questa l’epoca del Nuovo testamento e delle decisioni dei primi papi succeduti a S. Pietro, che costituiscono, col costume, l’unica fonte di diritto canonico.
Successivamente segue un periodo caratterizzato prima dall’influsso del mondo romano e poi, con la caduta di questo, del mondo germanico; in tale fase assumono grande rilievo, come fonti di diritto:
a) le decretales dei pontefici Damaso e Giulio I (II-IV secolo);
b) le Costituzioni Apostoliche (III secolo), testi apocrifi erroneamente attribuiti agli Apostoli;
c) i canoni [vedi canone] di vari concili provinciali (Gallia, Africa, Spagna);
d) numerose collezioni, tra cui meritano di essere ricordate:
— il Breviario Ipponense (379) del vescovo africano Ippone;
— la Collezione Dionisiana [vedi];
— la Collezione di Berinzone [vedi Berinzone (collezione di)] (809) che raccoglieva e spiegava numerosi canoni;
— la Collectio canonum Anselmo dedicata [vedi];
— la Collezione di Reginone di Prüm (906), che conteneva la disciplina della Chiesa nel regno dei Franchi;
— la Collezione del Cardinale Deusdedit (1086), dedicata a Papa Vittore III.
e) altre raccolte, tra cui meritano di essere ricordate:
— il Liber diurnus pontificalis [vedi], raccolta di formule ad uso della Curia pontificia;
— la Hispana [vedi];
— la raccolta delle decretali falsamente attribuite al vescovo Isidoro (pseudo-Isidoriana) e apparsa intorno all’850;
— il Decretum di Burcardo [vedi], vescovo di Worms, composto intorno al 1010, che raccoglie molti trattati e testi dell’epoca carolingia.
A tale epoca segue quella della Riforma gregoriana, in cui il potere pontificio, come forza produttrice del diritto, gioca un ruolo di grande importanza. In tale epoca, infatti, ritroviamo come fonte di diritto, soprattutto i decreti papali.
Tra le fonti di cognizione più importanti di tale epoca vanno ricordate le tre collezioni attribuite a Ivone di Chartres: la Tripartita [vedi Tripartita di Ivone di Chartres] (1093 circa), il Decretum [vedi Decretum di Ivone di Chartres] (1095 circa) e la Panormia [vedi] (1095 circa).
Conclude tale periodo il Decreto di Graziano.
Con tale espressione la dottrina indica il periodo della storia della Chiesa o, meglio, della sua produzione legislativa, che va dalle origini sino al Decreto di Graziano [vedi Decretum (magistri) Gratiani].
In questo periodo è possibile distinguere una prima epoca (che va fino al III secolo) caratterizzata dal fatto che il diritto della Chiesa, ricca di quella originalità propria di qualsiasi istituzione novella, pur vivendo immersa nella civiltà giudea, orientale, ellenica e romana, non subisce influenze esterne.
È questa l’epoca del Nuovo testamento e delle decisioni dei primi papi succeduti a S. Pietro, che costituiscono, col costume, l’unica fonte di diritto canonico.
Successivamente segue un periodo caratterizzato prima dall’influsso del mondo romano e poi, con la caduta di questo, del mondo germanico; in tale fase assumono grande rilievo, come fonti di diritto:
a) le decretales dei pontefici Damaso e Giulio I (II-IV secolo);
b) le Costituzioni Apostoliche (III secolo), testi apocrifi erroneamente attribuiti agli Apostoli;
c) i canoni [vedi canone] di vari concili provinciali (Gallia, Africa, Spagna);
d) numerose collezioni, tra cui meritano di essere ricordate:
— il Breviario Ipponense (379) del vescovo africano Ippone;
— la Collezione Dionisiana [vedi];
— la Collezione di Berinzone [vedi Berinzone (collezione di)] (809) che raccoglieva e spiegava numerosi canoni;
— la Collectio canonum Anselmo dedicata [vedi];
— la Collezione di Reginone di Prüm (906), che conteneva la disciplina della Chiesa nel regno dei Franchi;
— la Collezione del Cardinale Deusdedit (1086), dedicata a Papa Vittore III.
e) altre raccolte, tra cui meritano di essere ricordate:
— il Liber diurnus pontificalis [vedi], raccolta di formule ad uso della Curia pontificia;
— la Hispana [vedi];
— la raccolta delle decretali falsamente attribuite al vescovo Isidoro (pseudo-Isidoriana) e apparsa intorno all’850;
— il Decretum di Burcardo [vedi], vescovo di Worms, composto intorno al 1010, che raccoglie molti trattati e testi dell’epoca carolingia.
A tale epoca segue quella della Riforma gregoriana, in cui il potere pontificio, come forza produttrice del diritto, gioca un ruolo di grande importanza. In tale epoca, infatti, ritroviamo come fonte di diritto, soprattutto i decreti papali.
Tra le fonti di cognizione più importanti di tale epoca vanno ricordate le tre collezioni attribuite a Ivone di Chartres: la Tripartita [vedi Tripartita di Ivone di Chartres] (1093 circa), il Decretum [vedi Decretum di Ivone di Chartres] (1095 circa) e la Panormia [vedi] (1095 circa).
Conclude tale periodo il Decreto di Graziano.