Immunità diplomatiche

Immunità diplomatiche

Insieme di restrizioni all’esercizio delle prerogative statali, imposte dal diritto internazionale per permettere agli agenti diplomatici di esercitare liberamente le loro funzioni nello Stato che li ospita.
Le (—) sono le seguenti:
inviolabilità personale: l’agente diplomatico non può essere né arrestato né detenuto dallo Stato ospitante. Quest’ultimo deve proteggerlo, con misure preventive e repressive, da qualunque attacco alla sua persona o ai suoi beni;
inviolabilità domiciliare: sia la sede della missione diplomatica sia l’abitazione privata dell’agente diplomatico non possono essere violate. Queste residenze restano comunque territorio dello Stato accreditante anche se non può esercitarvi, senza il consenso dell’agente diplomatico, alcun atto di coercizione;
— (—) dalla giurisdizione: l’agente diplomatico non può essere tradotto davanti ad un tribunale, sia civile sia penale. Tuttavia, mentre l’immunità dalla giurisdizione penale è assoluta, quella civile conosce delle deroghe che riguardano tra l’altro le azioni reali e possessorie relative ad immobili situati sul territorio dello Stato, e le azioni relative ad una eventuale attività commerciale esercitata dal diplomatico;
— (—) fiscale: questa si applica soltanto alle imposte dirette personali.
Le (—) si applicano sia ai capi missione sia al personale diplomatico delle missioni, nonché alle loro famiglie.
Tutta la materia è regolata dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.
Per i consoli vigono, di regola, immunità più ristrette.