Immunità
Immunità
Nel diritto odierno il termine (—) indica, in senso generale, l’esenzione del singolo dal diritto vigente per la comunità dei cittadini e, in senso più specifico, la sottrazione del singolo a determinati obblighi, oneri o responsabilità valide per la generalità degli individui.
Nel diritto romano l’(—) veniva considerata come l’esenzione da un munus, ossia da un obbligo imposto in forza di legge, di consuetudine o di autorità. Furono immuni alcune categorie di persone, alcune chiese, certi latifondi spettanti al ceto senatorio e le terre imperiali.
Nell’alto Medioevo l’(—) consisteva nell’esenzione dalle tasse, di cui godevano determinate terre e, soprattutto, quelle che il sovrano regalava ai propri fedeli. In origine l’(—) aveva carattere reale ma in seguito divenne un privilegio personale, concesso dal re a determinate persone (sia grandi proprietari laici, sia chiese) per tutte le proprie terre. I primi indiscutibili diplomi di (—) concessi dai sovrani datano dal 635.
A partire da Carlo Magno [vedi] il privilegio dell’(—) subì una trasformazione e consistette nella proibizione fatta dal re ai propri funzionari di entrare (introitu) in determinate terre e di esercitare in esse la loro autorità (districtio). Agli immunisti (per la maggior parte ecclesiastici) venne, quindi, ceduto il diritto di riscossione delle imposte per conto del re ed il compito di condurre gli abitanti delle terre all’esercito del sovrano. In tal modo, i titolari dell’(—) assunsero nei confronti degli abitanti delle terre immuni le funzioni tipiche dei funzionari regi, compresa l’amministrazione della giustizia. L’immunista giudicava per i reati privati e per i processi meno importanti, rinviando i casi più gravi al tribunale del conte e provvedendo ad assicurare la comparizione dei contendenti o dei colpevoli davanti al tribunale di questi. Nell’844 un capitolare [vedi] limitò la competenza del conte ai soli casi di incendio, rapina ed omicidio. Da questo momento il titolare dell’(—) divenne un vero e proprio rappresentante dell’imperatore, col compito di provvedere a che i suoi ordini fossero rispettati.
La proprietà immunitaria, già autonoma economicamente, divenne allora autonoma anche politicamente: l’insieme degli abitanti divenne un gruppo politico, sotto la direzione dell’immunista, capo politico indipendente.
A partire dalla fine del IX secolo il titolare dell’(—) non fu più soltanto un chierico, perché le famiglie di duchi e conti s’impadronirono delle proprietà immunitarie ecclesiastiche.
Nel diritto odierno il termine (—) indica, in senso generale, l’esenzione del singolo dal diritto vigente per la comunità dei cittadini e, in senso più specifico, la sottrazione del singolo a determinati obblighi, oneri o responsabilità valide per la generalità degli individui.
Nel diritto romano l’(—) veniva considerata come l’esenzione da un munus, ossia da un obbligo imposto in forza di legge, di consuetudine o di autorità. Furono immuni alcune categorie di persone, alcune chiese, certi latifondi spettanti al ceto senatorio e le terre imperiali.
Nell’alto Medioevo l’(—) consisteva nell’esenzione dalle tasse, di cui godevano determinate terre e, soprattutto, quelle che il sovrano regalava ai propri fedeli. In origine l’(—) aveva carattere reale ma in seguito divenne un privilegio personale, concesso dal re a determinate persone (sia grandi proprietari laici, sia chiese) per tutte le proprie terre. I primi indiscutibili diplomi di (—) concessi dai sovrani datano dal 635.
A partire da Carlo Magno [vedi] il privilegio dell’(—) subì una trasformazione e consistette nella proibizione fatta dal re ai propri funzionari di entrare (introitu) in determinate terre e di esercitare in esse la loro autorità (districtio). Agli immunisti (per la maggior parte ecclesiastici) venne, quindi, ceduto il diritto di riscossione delle imposte per conto del re ed il compito di condurre gli abitanti delle terre all’esercito del sovrano. In tal modo, i titolari dell’(—) assunsero nei confronti degli abitanti delle terre immuni le funzioni tipiche dei funzionari regi, compresa l’amministrazione della giustizia. L’immunista giudicava per i reati privati e per i processi meno importanti, rinviando i casi più gravi al tribunale del conte e provvedendo ad assicurare la comparizione dei contendenti o dei colpevoli davanti al tribunale di questi. Nell’844 un capitolare [vedi] limitò la competenza del conte ai soli casi di incendio, rapina ed omicidio. Da questo momento il titolare dell’(—) divenne un vero e proprio rappresentante dell’imperatore, col compito di provvedere a che i suoi ordini fossero rispettati.
La proprietà immunitaria, già autonoma economicamente, divenne allora autonoma anche politicamente: l’insieme degli abitanti divenne un gruppo politico, sotto la direzione dell’immunista, capo politico indipendente.
A partire dalla fine del IX secolo il titolare dell’(—) non fu più soltanto un chierico, perché le famiglie di duchi e conti s’impadronirono delle proprietà immunitarie ecclesiastiche.