Illuminismo
Illuminismo
Movimento culturale diffusosi in Europa tra la seconda rivoluzione inglese (1688) e la Rivoluzione francese [vedi].
Il termine faceva appello ai “lumi” della ragione e della scienza, quali strumenti di lotta contro l’ignoranza e la superstizione dei secoli precedenti.
Benché uno dei promotori dell’(—) sia stato il francese Cartesio [vedi Descartes René], la dottrina dei lumi fiorì prima in Inghilterra, con Hobbes [vedi Hobbes Thomas], Locke [vedi Locke John] e Hume [vedi Hume David]; in seguìto raggiunse la massima espansione in Francia con Montesquieu [vedi Montesquieu Charles-Louis de Secondat de], Voltaire [vedi] e gli enciclopedisti [vedi >Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri]. Si diffuse anche in Germania e in Italia, con Galiani, Genovesi [vedi Genovesi Antonio], Beccaria [vedi Beccaria Cesare] e i fratelli Verri.
Caratteristiche fondamentali dell’(—) furono la fede incondizionata nelle potenzialità della ragione umana e la fede nella natura. In particolare, la fiducia nella razionalità induceva ad applicare nel campo della conoscenza il metodo sperimentale, col convincimento di poter individuare leggi generali e giungere alla ricostruzione di una nuova era di felicità e benessere, in cui l’uomo potesse sentirsi, come all’origine, libero ed innocente.
• (—) giuridico
Espressione che indica le posizioni assunte dal pensiero illuministico nel campo del diritto. Aspetto principale dell’(—), comune a tutti i Paesi dell’Europa settecentesca fu la preminenza accordata alla legge tra le fonti giuridiche. La legge veniva intesa quale espressione della ragione, anzi era la ragione stessa. Tale considerazione era la conseguenza diretta del nesso esistente tra il (—) ed il giusnaturalismo [vedi]: in tanto la legge è razionale, in quanto vi è un diritto naturale valido ovunque e superiore alle leggi positivamente date. A differenza dei giusnaturalisti, tuttavia, gli illuministi rivolsero la loro attenzione soprattutto al campo del diritto positivo [vedi], in cui dovevano concretizzarsi gli effetti della razionalità del diritto naturale. Alla legge, in definitiva, veniva affidato il compito di tradurre in diritto vigente le norme del diritto naturale. Da tale funzione derivavano due importanti corollari: la necessità che la legge fosse chiara e facilmente intellegibile e la necessità che il giudice la applicasse senza dare adito ad attività interpretative fuorvianti e snaturanti.
Le tendenze garantistiche insite nella filosofia illuministica si fecero sentire anche in campo penale, ove fu proposta l’abolizione della pena di morte, della tortura e delle pene corporali in genere.
I sovrani che aderirono ai dettami dell’illuminismo attuarono una politica di assolutismo illuminato, promuovendo le istanze riformatrici.
Movimento culturale diffusosi in Europa tra la seconda rivoluzione inglese (1688) e la Rivoluzione francese [vedi].
Il termine faceva appello ai “lumi” della ragione e della scienza, quali strumenti di lotta contro l’ignoranza e la superstizione dei secoli precedenti.
Benché uno dei promotori dell’(—) sia stato il francese Cartesio [vedi Descartes René], la dottrina dei lumi fiorì prima in Inghilterra, con Hobbes [vedi Hobbes Thomas], Locke [vedi Locke John] e Hume [vedi Hume David]; in seguìto raggiunse la massima espansione in Francia con Montesquieu [vedi Montesquieu Charles-Louis de Secondat de], Voltaire [vedi] e gli enciclopedisti [vedi >Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri]. Si diffuse anche in Germania e in Italia, con Galiani, Genovesi [vedi Genovesi Antonio], Beccaria [vedi Beccaria Cesare] e i fratelli Verri.
Caratteristiche fondamentali dell’(—) furono la fede incondizionata nelle potenzialità della ragione umana e la fede nella natura. In particolare, la fiducia nella razionalità induceva ad applicare nel campo della conoscenza il metodo sperimentale, col convincimento di poter individuare leggi generali e giungere alla ricostruzione di una nuova era di felicità e benessere, in cui l’uomo potesse sentirsi, come all’origine, libero ed innocente.
• (—) giuridico
Espressione che indica le posizioni assunte dal pensiero illuministico nel campo del diritto. Aspetto principale dell’(—), comune a tutti i Paesi dell’Europa settecentesca fu la preminenza accordata alla legge tra le fonti giuridiche. La legge veniva intesa quale espressione della ragione, anzi era la ragione stessa. Tale considerazione era la conseguenza diretta del nesso esistente tra il (—) ed il giusnaturalismo [vedi]: in tanto la legge è razionale, in quanto vi è un diritto naturale valido ovunque e superiore alle leggi positivamente date. A differenza dei giusnaturalisti, tuttavia, gli illuministi rivolsero la loro attenzione soprattutto al campo del diritto positivo [vedi], in cui dovevano concretizzarsi gli effetti della razionalità del diritto naturale. Alla legge, in definitiva, veniva affidato il compito di tradurre in diritto vigente le norme del diritto naturale. Da tale funzione derivavano due importanti corollari: la necessità che la legge fosse chiara e facilmente intellegibile e la necessità che il giudice la applicasse senza dare adito ad attività interpretative fuorvianti e snaturanti.
Le tendenze garantistiche insite nella filosofia illuministica si fecero sentire anche in campo penale, ove fu proposta l’abolizione della pena di morte, della tortura e delle pene corporali in genere.
I sovrani che aderirono ai dettami dell’illuminismo attuarono una politica di assolutismo illuminato, promuovendo le istanze riformatrici.