Heribannum

Heribannum

Detta anche bannitio hostis era, nel diritto germanico [vedi], la chiamata alle armi, spettante al re e rivolta a tutto il popolo.
L’(—) era comunicato tramite lettera o appositi missi ai conti, con l’indicazione del luogo del convegno. A chi spettava l’(—) competeva anche la facoltà di sciogliere l’esercito convocato.
Ai destinatari dell’(—) era offerta la possibilità di sostituire altri a se stesso e fu anche consentito di riscattarsi dal servizio pagando tanto da poter provvedere alla sostituzione.
Esonerati dalla chiamata alle armi erano i poveri, dal momento che essi non potevano provvedere alle spese dell’armamento e del vitto, spesso in guerre lontane.
Presso i Franchi [vedi] era obbligato a servire personalmente solo chi avesse posseduto almeno tre mansi, tuttavia, coloro che pur possedendo meno erano titolari di almeno un manso, dovevano unirsi e dare aiuto economico a colui che dal giudice pubblico (ossia il conte [vedi Comes]) fosse stato scelto come il più adatto alle armi.