Guidrigildo

Guidrigildo (ted. wiedergeld, controprezzo)

Con tale termine nel diritto germanico [vedi], nelle leggi feudali [vedi Feudalesimo; feudo] e comunali [vedi Comune medievale] in cui l’istituto fu assimilato, si indicava il valore patrimoniale della persona umana, ossia il prezzo del sangue, la quantità di beni che l’uccisore di un uomo libero doveva necessariamente corrispondere alla famiglia della vittima a titolo di composizione [vedi Compositio] e di riscatto dalla vendetta privata [vedi Faida]. Originariamente, l’entità del (—) era rimessa all’accordo delle parti ma in seguito venne stabilita dalla legge in misura fissa e commisurata alla posizione personale e sociale di ogni singolo soggetto e, talvolta anche in relazione al luogo in cui il reato era stato commesso. I popoli germanici [vedi Germani], infatti, attribuirono sempre un forte valore all’ordinamento gerarchico del popolo, anche se tale ordinamento costituiva solo una struttura logica e non anche un frazionamento dell’unità popolare.
Il (—) dell’uomo libero e del gasindo [vedi gasindi] era pari al doppio di quello di un uomo semilibero, mentre non risulta che per i nobili venisse stabilito un (—) diverso da quello fissato per qualsiasi altro uomo libero.
Nel diritto penale al (—) corrispondeva la compositio, ossia la determinazione di una somma di denaro che il colpevole doveva obbligatoriamente versare alla vittima del reato o ai suoi eredi, a titolo di risarcimento del danno cagionato. Il pagamento di tale somma evitava che l’offeso o i suoi eredi ricorressero alla vendetta privata.