Guarentigie
Guarentigie [legge delle]
Trattasi della L. n. 214 emanata il 13 marzo 1871 e detta legge delle guarentigie, in quanto garantiva rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice; in effetti con questa legge lo Stato cercò anche di dare una regolamentazione ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa.
Il provvedimento si articolava in due titoli ben distinti:
— il primo, prerogativa del Sommo Pontefice e della Santa Sede, con cui il legislatore tentava di garantire una certa indipendenza al Pontefice attraverso:
— la corresponsione di una rendita annua;
— la concessione dei palazzi apostolici, Vaticani e Lateranensi;
— il divieto alla polizia di introdursi nei palazzi vaticani;
— il riconoscimento di prerogative ed immunità ai diplomatici esteri;
— il secondo, relazioni dello Stato con la Chiesa, invece, riguardava appunto i rapporti tra Stato e Chiesa. Il legislatore, in particolare:
— abolì il giuramento dei Vescovi;
— abolì il diritto di nomina o proposta regia;
— abolì l’appello per l’abuso o recursus ad principem.
Con questa legge gli statisti del Regno ritenevano di avere risolto la questione romana [vedi], ma la Santa Sede non fu d’accordo perché a suo parere la legge non presentava garanzie di stabilità, soprattutto perché, in quanto legge interna, poteva essere in ogni momento abrogata da una successiva e meno favorevole legge ordinaria dello Stato (Enciclica Ubi nos del 15-5- 1871).
Lo Stato cercò di ovviare alle critiche, dichiarando la legge delle guarentigie legge fondamentale dello Stato; questa dichiarazione, però, non si rivelò adatta a risolvere il problema, perché la normativa rimaneva pur sempre in balìa della sola volontà del legislatore italiano.
L’impasse dei rapporti fra Chiesa e Stato nel nostro Paese fu superata solo nel 1929 con il Trattato (internazionale) del Laterano stipulato da Stato e Chiesa in posizione paritaria [vedi Lateranensi (Patti)].
Trattasi della L. n. 214 emanata il 13 marzo 1871 e detta legge delle guarentigie, in quanto garantiva rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice; in effetti con questa legge lo Stato cercò anche di dare una regolamentazione ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa.
Il provvedimento si articolava in due titoli ben distinti:
— il primo, prerogativa del Sommo Pontefice e della Santa Sede, con cui il legislatore tentava di garantire una certa indipendenza al Pontefice attraverso:
— la corresponsione di una rendita annua;
— la concessione dei palazzi apostolici, Vaticani e Lateranensi;
— il divieto alla polizia di introdursi nei palazzi vaticani;
— il riconoscimento di prerogative ed immunità ai diplomatici esteri;
— il secondo, relazioni dello Stato con la Chiesa, invece, riguardava appunto i rapporti tra Stato e Chiesa. Il legislatore, in particolare:
— abolì il giuramento dei Vescovi;
— abolì il diritto di nomina o proposta regia;
— abolì l’appello per l’abuso o recursus ad principem.
Con questa legge gli statisti del Regno ritenevano di avere risolto la questione romana [vedi], ma la Santa Sede non fu d’accordo perché a suo parere la legge non presentava garanzie di stabilità, soprattutto perché, in quanto legge interna, poteva essere in ogni momento abrogata da una successiva e meno favorevole legge ordinaria dello Stato (Enciclica Ubi nos del 15-5- 1871).
Lo Stato cercò di ovviare alle critiche, dichiarando la legge delle guarentigie legge fondamentale dello Stato; questa dichiarazione, però, non si rivelò adatta a risolvere il problema, perché la normativa rimaneva pur sempre in balìa della sola volontà del legislatore italiano.
L’impasse dei rapporti fra Chiesa e Stato nel nostro Paese fu superata solo nel 1929 con il Trattato (internazionale) del Laterano stipulato da Stato e Chiesa in posizione paritaria [vedi Lateranensi (Patti)].