Grozio Ugo
Grozio Ugo (Delft 1583 - Rostock 1645)
Huig de Groot, latinamente Grotius, fu il padre del giusnaturalismo moderno [vedi giusnaturalismo] e il fondatore del diritto internazionale. Egli affermava l’esistenza di un ordine naturale, frutto della razionalità umana, valido ovunque, indipendentemente dalla fede, dalla nazionalità e dalle idee di ogni individuo. Il suo pensiero può definirsi laico in quanto è del tutto disinteressato a problematiche teleologiche e religiose: il diritto naturale [vedi] secondo (—) non trova la sua giustificazione nella volontà di Dio o nell’ordine divino delle cose ma esiste indipendentemente dall’esistenza di Dio.
L’opera principale di (—) fu il De iure belli ac pacis (1625), in cui egli pose il fondamento di un diritto internazionale (materia fino ad allora priva di regolamentazione), che ora si rendeva necessaria a causa dell’enorme sviluppo dei traffici che i Paesi transoceanici conobbero durante i secoli XVI e XVII) ed in cui vengono enunciati i grandi orientamenti di fondo del moderno razionalismo.
Fu soprattutto nel diritto privato, tuttavia, che il pensiero di (—) assunse importanza cospicua.
Secondo il giurista olandese il diritto naturale, fondato sulla ragione dell’uomo e sul suo primordiale istinto sociale, preesisterebbe allo stato civile, ossia alle istituzioni politiche e sociali. Partendo dall’assunto che il diritto naturale è razionale e universale, perché fondato sulla natura razionale dell’uomo, (—) ritiene di poter dedurre da tale presupposto una serie di regole autoevidenti ed universalmente valide, da cui possa poi svilupparsi il diritto positivo [vedi] di origine consensuale. Le principali regole da cui (—) ritiene di potere dedurre un’intera serie di precetti giuridici particolari sono tre:
— non appropriarsi indebitamente di beni altrui e restituire il maltolto;
— prestare fede ai patti conclusi (pacta sunt servanda: tale principio vincola sia i consociati tra loro che i consociati al potere politico);
— risarcire il danno cagionato colpevolmente.
È da questi precetti di natura generale che possono poi trarsi infinite norme, via via più particolari, per disciplinare compiutamente la vita della società. Nello stato di natura presociale dominerebbe la pacifica convivenza, il rispetto reciproco dei patti e lo stato indiviso dei beni a disposizione. La società civile avrebbe, dunque, origine quando lo stato di natura, già precario di per sé, diventa impraticabile a causa dell’assottigliarsi delle ricchezze naturali a disposizione, del conseguente aumento dei bisogni individuali e dell’accrescersi dell’egoismo dei singoli. Lo stato civile nascerebbe, allora, quando gli uomini decidono di meglio tutelare la propria sfera d’interessi delegando ad un sovrano mediante un contratto (patto sociale) il potere di garantire e di fare rispettare coattivamente la propria situazione personale e patrimoniale.
Lo Stato e il suo potere fondano, così, la loro legittimazione su tale contratto, in cui vengono fissati e limitati sia i diritti di ciascun consociato, sia i poteri del sovrano stesso.
Attraverso il ricorso all’idea di uno Stato fondato su una convenzione da parte dei singoli, con cui questi ultimi rinunciano liberamente ad una parte delle loro libertà per assoggettarsi spontaneamente al potere del sovrano e vedere così meglio garantita la propria situazione giuridica, (—) si guadagnò il favore dei sostenitori dell’assolutismo [vedi]. Con le sue teorie, infatti, egli non intese criticare o demolire il principio di autorità, ma anzi lo rafforzò e lo giustificò.
Alla base di una visione di questo tipo stava la convinzione che i rapporti giuridici esprimono non solo situazioni di fatto, legate a particolari condizioni concrete, ma possono riportarsi a valori normativi comuni. Tali valori, in quanto naturali e universali, riflettono la struttura razionale della persona e della socialità umana.
Huig de Groot, latinamente Grotius, fu il padre del giusnaturalismo moderno [vedi giusnaturalismo] e il fondatore del diritto internazionale. Egli affermava l’esistenza di un ordine naturale, frutto della razionalità umana, valido ovunque, indipendentemente dalla fede, dalla nazionalità e dalle idee di ogni individuo. Il suo pensiero può definirsi laico in quanto è del tutto disinteressato a problematiche teleologiche e religiose: il diritto naturale [vedi] secondo (—) non trova la sua giustificazione nella volontà di Dio o nell’ordine divino delle cose ma esiste indipendentemente dall’esistenza di Dio.
L’opera principale di (—) fu il De iure belli ac pacis (1625), in cui egli pose il fondamento di un diritto internazionale (materia fino ad allora priva di regolamentazione), che ora si rendeva necessaria a causa dell’enorme sviluppo dei traffici che i Paesi transoceanici conobbero durante i secoli XVI e XVII) ed in cui vengono enunciati i grandi orientamenti di fondo del moderno razionalismo.
Fu soprattutto nel diritto privato, tuttavia, che il pensiero di (—) assunse importanza cospicua.
Secondo il giurista olandese il diritto naturale, fondato sulla ragione dell’uomo e sul suo primordiale istinto sociale, preesisterebbe allo stato civile, ossia alle istituzioni politiche e sociali. Partendo dall’assunto che il diritto naturale è razionale e universale, perché fondato sulla natura razionale dell’uomo, (—) ritiene di poter dedurre da tale presupposto una serie di regole autoevidenti ed universalmente valide, da cui possa poi svilupparsi il diritto positivo [vedi] di origine consensuale. Le principali regole da cui (—) ritiene di potere dedurre un’intera serie di precetti giuridici particolari sono tre:
— non appropriarsi indebitamente di beni altrui e restituire il maltolto;
— prestare fede ai patti conclusi (pacta sunt servanda: tale principio vincola sia i consociati tra loro che i consociati al potere politico);
— risarcire il danno cagionato colpevolmente.
È da questi precetti di natura generale che possono poi trarsi infinite norme, via via più particolari, per disciplinare compiutamente la vita della società. Nello stato di natura presociale dominerebbe la pacifica convivenza, il rispetto reciproco dei patti e lo stato indiviso dei beni a disposizione. La società civile avrebbe, dunque, origine quando lo stato di natura, già precario di per sé, diventa impraticabile a causa dell’assottigliarsi delle ricchezze naturali a disposizione, del conseguente aumento dei bisogni individuali e dell’accrescersi dell’egoismo dei singoli. Lo stato civile nascerebbe, allora, quando gli uomini decidono di meglio tutelare la propria sfera d’interessi delegando ad un sovrano mediante un contratto (patto sociale) il potere di garantire e di fare rispettare coattivamente la propria situazione personale e patrimoniale.
Lo Stato e il suo potere fondano, così, la loro legittimazione su tale contratto, in cui vengono fissati e limitati sia i diritti di ciascun consociato, sia i poteri del sovrano stesso.
Attraverso il ricorso all’idea di uno Stato fondato su una convenzione da parte dei singoli, con cui questi ultimi rinunciano liberamente ad una parte delle loro libertà per assoggettarsi spontaneamente al potere del sovrano e vedere così meglio garantita la propria situazione giuridica, (—) si guadagnò il favore dei sostenitori dell’assolutismo [vedi]. Con le sue teorie, infatti, egli non intese criticare o demolire il principio di autorità, ma anzi lo rafforzò e lo giustificò.
Alla base di una visione di questo tipo stava la convinzione che i rapporti giuridici esprimono non solo situazioni di fatto, legate a particolari condizioni concrete, ma possono riportarsi a valori normativi comuni. Tali valori, in quanto naturali e universali, riflettono la struttura razionale della persona e della socialità umana.