Giusnaturalismo

Giusnaturalismo

È la dottrina del diritto naturale [vedi], così come si è configurata nei secoli XVII e XVIII ad opera di pensatori come Grozio [vedi Grozio Ugo], Hobbes [vedi Hobbes Thomas], Locke [vedi Locke John], Pufendorf [vedi Pufendorf Samuel von], Kant [vedi Kant Immanuel] che trova il suo fondamento nella ragione umana (recta ratio: Cicerone) e nelle regole dell’ordine naturale (omnia animalia docuit).
Il (—) formula l’ipotesi dell’esistenza di uno Stato di natura in cui l’uomo gode di diritti naturali, il cui fondamento è dedotto non da un preteso ordine universale o da Dio, ma dalla ragione umana: è naturale solo ciò che è testimoniato dalla ragione; il diritto naturale si oggettiva in diritti soggettivi, innati, imprescrittibili e inalienabili, di cui ciascun individuo è titolare.
Il passaggio allo stato civile e, quindi, alla positività del diritto [vedi Positivismo giuridico] è avvenuto grazie alla stipulazione di un patto originario, che per necessità (Hobbes) e per calcolo o per libera scelta (Rousseau) tutti gli uomini si sarebbero impegnati a contrarre. Tale contratto ha dato origine alla società e allo Stato, la cui esistenza ha creato una situazione di maggiore sicurezza, garantita da norme finalizzate, in primo luogo, proprio alla salvaguardia dei diritti naturali di ognuno. Con ciò il (—) sostiene l’origine umana dello Stato e stabilisce i limiti del potere statuale, oltre i quali esiste solo l’arbitrio.