Giuseppismo
Giuseppismo
Tale termine fa riferimento all’attività politica svolta nel secolo XVIII dall’imperatore d’Austria Giuseppe II (1765-1790) ed assunse il valore di sinonimo di giurisdizionalismo [vedi].
Giuseppe II, partendo da posizioni illuministiche [vedi Illuminismo], attuò nei confronti della Chiesa una politica vessatoria, che ridusse quest’ultima a mero strumento del potere imperiale. L’ingerenza nell’ambito ecclesiastico si manifestò soprattutto attraverso la rivendicazione al sovrano del diritto di protezione sulla Chiesa e della facoltà di intervenire sull’ordinamento giuridico interno di quest’ultima per migliorarne il funzionamento (ius reformandi).
Inoltre, lo Stato arrogava a sé il potere di assoggettare ad imposizione fiscale i beni ecclesiastici, di goderne temporaneamente i frutti e di incamerarli.
Le nomine ecclesiastiche e la formazione culturale dei sacerdoti furono sottoposte al controllo e al beneplacito [vedi Exequatur; placet] dello Stato ed ai sudditi venne riconosciuta la facoltà di appellarsi al sovrano contro i provvedimenti ecclesiastici ritenuti lesivi dei loro diritti.
Tale termine fa riferimento all’attività politica svolta nel secolo XVIII dall’imperatore d’Austria Giuseppe II (1765-1790) ed assunse il valore di sinonimo di giurisdizionalismo [vedi].
Giuseppe II, partendo da posizioni illuministiche [vedi Illuminismo], attuò nei confronti della Chiesa una politica vessatoria, che ridusse quest’ultima a mero strumento del potere imperiale. L’ingerenza nell’ambito ecclesiastico si manifestò soprattutto attraverso la rivendicazione al sovrano del diritto di protezione sulla Chiesa e della facoltà di intervenire sull’ordinamento giuridico interno di quest’ultima per migliorarne il funzionamento (ius reformandi).
Inoltre, lo Stato arrogava a sé il potere di assoggettare ad imposizione fiscale i beni ecclesiastici, di goderne temporaneamente i frutti e di incamerarli.
Le nomine ecclesiastiche e la formazione culturale dei sacerdoti furono sottoposte al controllo e al beneplacito [vedi Exequatur; placet] dello Stato ed ai sudditi venne riconosciuta la facoltà di appellarsi al sovrano contro i provvedimenti ecclesiastici ritenuti lesivi dei loro diritti.