Giuria

Giuria (Jury) (d. comp.)

Organo della Common Law [vedi], istituito nel secolo XIV in Inghilterra. La (—) era composta da membri di pari grado delle parti in causa di un processo penale (e civile) e ad essa venne stabilmente affidata la determinazione dei fatti addotti in causa, attraverso la verifica della verità o falsità delle istanze.
Il sistema processuale con (—) o trial by jury era volto a concentrare preliminarmente l’attenzione dei giudici sulle questioni di diritto astrattamente considerate. In un secondo momento venivano dalla (—) affrontate le diverse questioni di fatto, attraverso discussioni orali (pleadings) volte a precisare la materia del contendere.
Esaminate le varie questioni di fatto (issues of fact), la (—) emetteva un verdetto (verdict) inoppugnabile.
Al giudice togato spettava l’emanazione della sentenza con la determinazione della pena. L’eventuale impugnazione riguardava non il verdetto della (—), bensì il comportamento del giudice togato che in qualche modo non avesse salvaguardato il rispetto dei fondamentali princìpi processuali di oralità del procedimento, non interruzione, pubblicità del dibattimento, diritto alla difesa e garanzia del contraddittorio, riassunti nell’espressione due process of law (giusto procedimento).
Attualmente nel processo inglese la presenza di una (—), soprattutto in materia civile ma anche in materia penale, è diventata eccezionale.
Riferimenti alla (—) invece sono ancora oggi contenuti nella costituzione federale statunitense che, all’art. III stabilisce che “il giudizio per tutti i reati, salvo nei casi di accusa mossa dalla Camera dei Rappresentanti, dovrà avvenire mediante giuria”. Altri riferimenti sono presenti negli emendamenti V, VI, VII e XIV della suddetta costituzione.