Giuramento
Giuramento
Nel diritto vigente esso consiste nella dichiarazione con cui una parte asserisce come vero un fatto, nella forma solenne prevista dalla legge; per effetto del (—) il fatto cui si riferisce si ritiene come pienamente e definitivamente provato (prova legale).
Il (—) viene distinto in decisorio (quando una parte lo deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa) e suppletorio (deferito d’ufficio dal giudice ad una delle parti al fine di decidere la causa, quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova).
Nel diritto romano il (—) si sostanziava in una sorta di invocazione alla divinità (solitamente a Giove e, in epoca cristiana, a Dio o alla Santissima Trinità) e si attuava toccando con una mano l’altare innalzato al dio o ponendo una mano sul Vangelo. Esso veniva applicato nei rapporti di diritto pubblico, internazionale, privato e nel processo privato. Nel processo, in particolare, esso poteva riguardare sia l’intero rapporto controverso, sia singoli fatti. Scopo del (—) era quello di produrre a favore del giurante o della controparte un’actio o un’exceptio, senza assumere, peraltro, efficacia decisoria.
Di notevole importanza era l’editto del pretore sul (—), il quale attribuiva all’attore la facoltà di deferirlo alla controparte: se quest’ultima giurava, all’attore era preclusa la possibilità di agire. In caso di mancata prestazione del (—) da parte del convenuto, quest’ultimo aveva la possibilità di adempiere, oppure di giurare in iure (dinanzi al magistrato) oppure di riferire. In mancanza di ciò, il convenuto veniva punito dal pretore come colui che si era rifiutato di addivenire alla litis contestatio e si faceva luogo alla missio in possessionem ed alla bonorum possessio.
Nel diritto giustinianeo, venuta meno la distinzione tra fase precedente la litis contestatio e fase in iure, scomparve la dicotomia tra giuramento deferito prima e dopo la contestazione della lite.
Nel Medioevo si ebbe un frequente ricorso al (—) come strumento di risoluzione dei processi, sulla diffusa convinzione che l’invocazione dell’intervento divino nelle faccende umane fosse garanzia di sicura affidabilità.
Il convenuto ricorreva al (—) per discolparsi. In virtù del diritto germanico [vedi] colui che prestava il giuramento (detto purgatorio o liberatorio) poteva essere solo un uomo libero e veniva affiancato dal (—) dei parenti o dei compagni (coniuratores o sacramentales), i quali fornivano una solenne attestazione circa l’incapacità del giurante di mentire e, quindi, di giurare il falso. La legge stabiliva il numero minimo di questi congiuranti (da 6 a 72), mentre il numero massimo era illimitato, tanto che spesso il giurante ne portava parecchie centinaia. Qualora l’avversario avesse dichiarato falso il (—) prestato dalla controparte, bisognava rimettersi necessariamente al duello giudiziario.
Furono i Glossatori [vedi] e i Commentatori [vedi] a introdurre la distinzione tra (—) liberatorio, decisorio (deferibile soltanto da una parte all’altra e solo in mancanza di altre prove) e necessario (deferito dal giudice a colui che avesse fornito più di mezza prova circa la pretesa avanzata).
Il codice Napoleone [vedi Code Napoléon] collocò il (—) tra i mezzi di prova e lo distinse in decisorio e d’ufficio.
Il codice di procedura civile del 1865 [vedi], non disponendo in materia di capacità a deferire o riferire il (—), rinviava alle norme in materia di transazione o di confessione.
Nel diritto vigente esso consiste nella dichiarazione con cui una parte asserisce come vero un fatto, nella forma solenne prevista dalla legge; per effetto del (—) il fatto cui si riferisce si ritiene come pienamente e definitivamente provato (prova legale).
Il (—) viene distinto in decisorio (quando una parte lo deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa) e suppletorio (deferito d’ufficio dal giudice ad una delle parti al fine di decidere la causa, quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova).
Nel diritto romano il (—) si sostanziava in una sorta di invocazione alla divinità (solitamente a Giove e, in epoca cristiana, a Dio o alla Santissima Trinità) e si attuava toccando con una mano l’altare innalzato al dio o ponendo una mano sul Vangelo. Esso veniva applicato nei rapporti di diritto pubblico, internazionale, privato e nel processo privato. Nel processo, in particolare, esso poteva riguardare sia l’intero rapporto controverso, sia singoli fatti. Scopo del (—) era quello di produrre a favore del giurante o della controparte un’actio o un’exceptio, senza assumere, peraltro, efficacia decisoria.
Di notevole importanza era l’editto del pretore sul (—), il quale attribuiva all’attore la facoltà di deferirlo alla controparte: se quest’ultima giurava, all’attore era preclusa la possibilità di agire. In caso di mancata prestazione del (—) da parte del convenuto, quest’ultimo aveva la possibilità di adempiere, oppure di giurare in iure (dinanzi al magistrato) oppure di riferire. In mancanza di ciò, il convenuto veniva punito dal pretore come colui che si era rifiutato di addivenire alla litis contestatio e si faceva luogo alla missio in possessionem ed alla bonorum possessio.
Nel diritto giustinianeo, venuta meno la distinzione tra fase precedente la litis contestatio e fase in iure, scomparve la dicotomia tra giuramento deferito prima e dopo la contestazione della lite.
Nel Medioevo si ebbe un frequente ricorso al (—) come strumento di risoluzione dei processi, sulla diffusa convinzione che l’invocazione dell’intervento divino nelle faccende umane fosse garanzia di sicura affidabilità.
Il convenuto ricorreva al (—) per discolparsi. In virtù del diritto germanico [vedi] colui che prestava il giuramento (detto purgatorio o liberatorio) poteva essere solo un uomo libero e veniva affiancato dal (—) dei parenti o dei compagni (coniuratores o sacramentales), i quali fornivano una solenne attestazione circa l’incapacità del giurante di mentire e, quindi, di giurare il falso. La legge stabiliva il numero minimo di questi congiuranti (da 6 a 72), mentre il numero massimo era illimitato, tanto che spesso il giurante ne portava parecchie centinaia. Qualora l’avversario avesse dichiarato falso il (—) prestato dalla controparte, bisognava rimettersi necessariamente al duello giudiziario.
Furono i Glossatori [vedi] e i Commentatori [vedi] a introdurre la distinzione tra (—) liberatorio, decisorio (deferibile soltanto da una parte all’altra e solo in mancanza di altre prove) e necessario (deferito dal giudice a colui che avesse fornito più di mezza prova circa la pretesa avanzata).
Il codice Napoleone [vedi Code Napoléon] collocò il (—) tra i mezzi di prova e lo distinse in decisorio e d’ufficio.
Il codice di procedura civile del 1865 [vedi], non disponendo in materia di capacità a deferire o riferire il (—), rinviava alle norme in materia di transazione o di confessione.