Gens

Gens (gente)

Nel diritto romano era un vero e proprio organismo giuridico unitario, composto dai discendenti di un capostipite comune.
Parte della dottrina ritiene che l’ordinamento gentilizio fosse proprio, in origine, di un gruppo etnico dominante (probabilmente, quello etrusco), sovrapposto, per conquista, alla popolazione latina preesistente; il progressivo affrancamento di quest’ultima portò all’affermazione del nuovo istituto della famiglia [vedi Famiglia]. La proprietà fondiaria esercitata dal pater familias fu forse successiva rispetto alla signoria gentilizia. È certo, però, che già al tempo in cui furono emanate le leggi delle XII Tavole [vedi Lex XII tabulàrum], la (—) aveva perso rilevanza: questa, per quanto è dato a noi sapere, si concretizzava unicamente nel fatto che, in mancanza di successori (adgnati), la successione, la tutela e la cura erano devolute ai membri della (—), i cd. gentiles.
La progressiva decadenza comportò che, nel periodo della repubblica nazionale, l’editto pretorio poté prescindere (nella regolamentazione del regime della successione ereditaria) completamente da essa.