Gairethinx

Gairethinx (germ. gaire o gêre, lancia e thinx, assemblea)

Nel diritto longobardo [vedi] indicava in origine l’assemblea degli uomini liberi armati [vedi Arimanno]. Era, in sostanza, il corrispondente del conventus popolare romano.
Ai tempi di Rotari [vedi], le fonti usano il termine (—) come sinonimo di thinx, al fine di designare una forma di cessione di beni a titolo gratuito. Non si trattava, tuttavia, di una donazione in senso tecnico, bensì di un atto formale volto a realizzare un tipo di successione volontaria (mortis causa).
Lo scopo pratico del (—) era analogo a quello conseguito dai Romani col testamentum ma se ne discostava sia perché il (—) era un atto formale concretantesi in un rito tipico, sia perché aveva efficacia solo in assenza di figli legittimi, divenendo nullo qualora ne sopravvenissero, sia perché non poteva essere sostituito da una successiva disposizione a favore di altri soggetti.
Il beneficiario acquistava i beni in possesso del disponente solo alla morte di quest’ultimo. Il disponente (thingans) aveva, quindi, l’obbligo di non disperdere in vita il proprio patrimonio, salvo circostanze eccezionali, dettate dalla necessità di provvedere alla propria sussistenza (in questo caso, tuttavia, il beneficiario doveva essere informato).
Il rito con cui si realizzava il (—) era pubblico e, probabilmente, si svolgeva dinanzi all’assemblea degli uomini liberi. Una disposizione dell’Editto di Rotari [vedi] vietava espressamente che la successione mortis causa si realizzasse oralmente o mediante atto privato del notaio. All’atto solenne, compiuto in (—) al fine di rendere irrevocabile e immutabile la dismissione del patrimonio dal cedente al cessionario, partecipava un garante (gisel) che, in quanto uomo libero, si poneva come intermediario tra il thingans ed il beneficiario. Probabilmente la figura del gisel presentava notevoli affinità con il salmanno [vedi] dell’affatomia [vedi] salica, istituto analogo al (—) longobardo.
Il beneficiario assumeva, in conclusione del rito, la veste di erede, nel senso romano del termine, in quanto acquistava la titolarità delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive facenti capo al de cuius: poteva riscuoterne i crediti e riscattare le cose date in garanzia dei debiti del defunto ed era obbligato a pagarne i debiti.