Frutti

Frutti

Sono il prodotto derivante da un bene produttivo che si raccoglie periodicamente quando, però, con tale operazione si conservi e non si alteri la destinazione della cosa madre.
Il codice vigente ne distingue due tipi:
— (—) naturali: sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l’opera dell’uomo (ad es. i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali). Essi diventano beni autonomi solo al momento della separazione, il che, peraltro, non esclude che possano essere oggetto di disposizione, come beni futuri, indipendentemente dalla cosa madre, anche prima della separazione. In questo caso, però, l’efficacia dell’atto di disposizione è subordinata alla separazione, cioè al momento in cui essi acquistano esistenza autonoma;
— (—) civili: sono quelli che provengono indirettamente da altro bene e rappresentano il corrispettivo del godimento che altri ha su questo bene (ad es. interessi, pigioni, canoni). I (—) devono presentare il carattere della periodicità; essi si acquistano col decorso del tempo (giorno per giorno, cioè con la maturazione) in ragione della durata del diritto.
Nel diritto romano mancò una teoria generale dell’istituto, anche se il concetto fu senz’altro noto. Fructus (da fruor: soddisfare un bisogno materiale, godere) era originariamente lo strumento fornito dalla terra per la soddisfazione del bisogno di nutrimento. Tuttavia, poiché l’esigenza di sostentamento si realizzava non solo con i prodotti della terra ma anche con alcuni prodotti degli animali e non solo direttamente ma anche indirettamente, attraverso lo scambio dei fructus, questi ultimi divennero il mezzo per soddisfare un bisogno: assunsero, cioè, una valenza ed una funzione economica autonoma. Vennero considerati come (—) non solo i prodotti delle piante, ma anche quelli delle miniere e degli animali.
(—) dello schiavo erano le operae, ossia la sua attività lavorativa, generalmente misurata in giornate lavorative. Non erano, invece, ritenuti tali i parti della schiava: ne conseguiva che, in caso di conflitto tra proprietario ed usufruttuario della schiava, il parto era attribuito al primo.
Al giureconsulto Paolo [vedi] spetta il merito di avere chiaramente riferito il termine fructus non alla cosa avente semplicemente lo scopo di soddisfare un determinato bisogno, bensì alla cosa destinata a soddisfare bisogni, creando un reddito. Da ciò derivava la conseguenza che una res poteva, di volta in volta, essere considerata o meno fructus.
Dai giuristi romani dell’età giustinianea non furono considerati fructus i redditi nascenti da una somma di danaro data in prestito (pecunia credita), ma furono comunque fatti rientrare nella categoria i canoni derivanti da fondi rustici dati in colonia (pensiones), dal noleggio delle bestie da soma e dal nolo delle navi. Il significato del termine andò in tal modo trasformandosi, fino ad assumere quello di vantaggio o profitto.
Nel Medioevo i giuristi fornirono dell’istituto definizioni talvolta contradditorie. Ad es., secondo Baldo [vedi Baldo degli Ubaldi] fructus erano da considerarsi solo quelli ricavati dalla terra per il sostentamento degli uomini e degli animali; secondo Natta (secolo XVI) era da considerarsi tale ogni cosa produttiva di un reddito. In generale, l’opinione maggiormente seguita dalla dottrina dell’età intermedia fu quella orientata a considerare (—) le parti di una cosa che, separandosi da quest’ultima ed assumendo una valenza giuridica autonoma, ne costituiscono il reddito.
Furono elaborate numerose classificazioni dei (—). Si distinse tra (—) naturales, ossia spontaneamente prodotti dalla natura (pere, ciliegie, uva) e (—) industriales, prodotti attraverso l’intervento operativo dell’uomo (lana, legna, torba). Bartolo [vedi Bartolo da Sassoferrato] propose la distinzione tra (—) civiles (pensiones, nolo di navi, noleggio delle bestie da soma e simili) e (—) naturales.
Inoltre, si distinse tra:
fructus extantes: frutti colti ma non ancora consumati;
fructus pendentes (o percipiendi): frutti naturalmente collegati alla res fruttifera;
fructus percepti: frutti colti e resi quindi cose autonome;
fructus separati: frutti staccati dalla res fruttifera per una qualunque causa.
Il codice napoleonico [vedi Code Napoléon] fece proprio il concetto di (—) elaborato dalla dottrina medievale, accogliendo la distinzione tra (—) naturali e industriali e tra (—) naturali e civili.
Il codice civile del 1865 [vedi] eliminò ogni dubbio del passato, definendo (—) naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l’industria dell’uomo e civili quelli che si ottengono per occasione dalla cosa (ad es. interessi dei capitali, proventi delle enfiteusi, dei censi, dei vitalizi ed ogni altra rendita).