Frodi pie
Frodi pie
Espediente a cui facevano ricorso anteriormente ai Patti Lateranensi [vedi Lateranensi (Patti)] coloro che volevano trasmettere, di solito mortis causa ma in astratto anche con qualsiasi negozio inter vivos, un bene ad un ente ecclesiastico, eludendo le leggi restrittive esistenti in materia.
È noto, infatti, che la legge del 1866, n. 3036 aveva decretato la soppressione e il disconoscimento della personalità giuridica degli ordini, corporazioni e congregazioni religiose regolari, nonché dei ritiri e conservatori che comportassero un’organizzazione di vita comune a carattere ecclesiastico. A tale legge si aggiunse quella del 1867, n. 3848, che privò della personalità giuridica e, quindi, della capacità di essere titolari di diritti, molti altri enti ecclesiastici, ritenuti superflui nel funzionamento strutturale della Chiesa. Tale legislazione eversiva non impedì agli istituti regolari di sopravvivere, benché soppressi, come associazioni non riconosciute.
Le (—) fiorirono, dunque, in tale clima, come strumento essenziale per dotare pur sempre gli enti ecclesiastici della titolarità di beni immobili.
Le (—) si concretizzavano in un negozio fiduciario, in particolare nella fiducia testamentaria [vedi fiducia] consistente in una disposizione a favore di un privato, gravata dell’onere di devolverne i frutti alla Chiesa.
Attualmente, a seguito della legislazione postconcordataria, le associazioni religiose hanno visto riconosciuto, in linea generale, il diritto di conseguire, unitamente alla personalità giuridica, la capacità di acquistare. L’art. 9 della legge n. 848 del 1929 ha, tuttavia, precisato che l’acquisto resta inibito per quegli enti che non abbiano ottenuto l’autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa.
Espediente a cui facevano ricorso anteriormente ai Patti Lateranensi [vedi Lateranensi (Patti)] coloro che volevano trasmettere, di solito mortis causa ma in astratto anche con qualsiasi negozio inter vivos, un bene ad un ente ecclesiastico, eludendo le leggi restrittive esistenti in materia.
È noto, infatti, che la legge del 1866, n. 3036 aveva decretato la soppressione e il disconoscimento della personalità giuridica degli ordini, corporazioni e congregazioni religiose regolari, nonché dei ritiri e conservatori che comportassero un’organizzazione di vita comune a carattere ecclesiastico. A tale legge si aggiunse quella del 1867, n. 3848, che privò della personalità giuridica e, quindi, della capacità di essere titolari di diritti, molti altri enti ecclesiastici, ritenuti superflui nel funzionamento strutturale della Chiesa. Tale legislazione eversiva non impedì agli istituti regolari di sopravvivere, benché soppressi, come associazioni non riconosciute.
Le (—) fiorirono, dunque, in tale clima, come strumento essenziale per dotare pur sempre gli enti ecclesiastici della titolarità di beni immobili.
Le (—) si concretizzavano in un negozio fiduciario, in particolare nella fiducia testamentaria [vedi fiducia] consistente in una disposizione a favore di un privato, gravata dell’onere di devolverne i frutti alla Chiesa.
Attualmente, a seguito della legislazione postconcordataria, le associazioni religiose hanno visto riconosciuto, in linea generale, il diritto di conseguire, unitamente alla personalità giuridica, la capacità di acquistare. L’art. 9 della legge n. 848 del 1929 ha, tuttavia, precisato che l’acquisto resta inibito per quegli enti che non abbiano ottenuto l’autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa.