Fonti del diritto

Fonti del diritto

Sono quegli atti o fatti produttivi di diritto, riconosciuti come tali dall’ordinamento di cui fanno parte.
Rientrano in questa categoria solo le cd. fonti di produzione, cioè quegli atti o fatti abilitati dall’ordinamento a creare le norme giuridiche che costituiscono, nel loro insieme, il cd. diritto oggettivo.
Nelle disposizioni sulla legge in generale (preposte al codice civile vigente, che è fonte subordinata alla Costituzione) troviamo menzionate quali (—) all’art. 1 le leggi, i regolamenti, le norme corporative (oggi abrogate), gli usi.
In seguito alla promulgazione della Costituzione occorre aggiungere alla nota dell’art. 1 in primis la Costituzione e le leggi costituzionali, gli atti di Governo aventi forza di legge (decreti legge e decreti delegati), gli statuti regionali, gli statuti degli enti minori.
• (—) non scritte
Le (—) non scritte, dette anche fonti- fatto, si risolvono in comportamenti umani assunti dall’ordinamento nella loro oggettività, senza preciso riferimento ad un soggetto specifico che le ha poste in essere, ma a seguito di un comportamento costante di una determinata collettività.
La più importante (—) non scritta del nostro ordinamento è la consuetudine [vedi].
Nel diritto romano fonti tradizionali furono i mores maiorum (usanze degli antichi), i foedera [vedi Foedus], il ius.
Successivamente, divennero fonti: gli atti dei comitia, del senato, dei magistrati [vedi Edictum] e del princeps (mandata, edicta, rescripta, decreta), nonché i responsi dei giureconsulti (responsa prudentium)
Nel diritto canonico, poiché la Chiesa costitui-sce un’unica realtà composta da un elemento divino e da un elemento umano, correlativamente le (—) si distinguono in fonti di diritto divino (ad es. la rivelazione), assolutamente inderogabili da leggi umane (civili o ecclesiastiche) e fonti di diritto umano, scaturenti invece dal volere delle autorità costituite dalla Chiesa per il governo della comunità dei fedeli, quali ad esempio il pontefice e il concilio ecumenico [vedi].