Fondazione

Fondazione

Termine che designa un patrimonio destinato a beneficio di una categoria di persone o, comunque, alla realizzazione di un certo scopo e al quale l’ordinamento attribuisce la qualità di soggetto di diritto (artt.12 e ss. c.c.).
Nel diritto romano le fondazioni non furono riconosciute come categoria generale, anche se ad esse furono, comunque, riconducibili le piae causae (istituti di beneficenza, asili per gli anziani, i poveri e i pellegrini) e l’herèditas iàcens (eredità vacante, rifiutata o, comunque, non accettata da nessun erede). Simili alle fondazioni furono le istituzioni alimentari imperiali: queste ultime comportavano che alcune città, in base a capitali ricevuti, avessero l’obbligo di devolvere gli interessi maturati alla creazione di una struttura assistenziale a favore di orfani e orfane.
Una notevole maturazione dell’elaborazione del concetto di (—) si ebbe nel diritto giustinianeo, col riconoscimento della personalità giuridica ai patrimoni autonomi, come l’herèditas iàcens.
Al diritto germanico [vedi] fu sconosciuto il concetto di ente ideale distinto dal complesso degli individui (o dalle masse patrimoniali) associati per il raggiungimento di uno scopo unitario.
Lo stesso dicasi per i Glossatori [vedi], che non seppero individuare nella universitas un’astrazione giuridica distinta dai membri che la componevano.
Il merito di avere elaborato una teoria delle persone giuridiche va ascritto al giurista del commento [vedi Commentatori] e decretalista Sinibaldo de’ Fieschi [vedi Innocenzo IV]. Secondo tale giureconsulto l’universitas, (sia personarum che rerum e, quindi, sia la corporazione che la fondazione) è autonoma rispetto ai singoli membri che la compongono e l’ente continua a vivere anche in caso di morte di tutti i suoi membri. L’ente, attraverso una finzione giuridica, viene equiparato ad una persona e diventa, per questo, titolare di diritti e doveri distinti da quelli facenti capo ai singoli componenti. Nonostante la teoria della finzione, Sinibaldo de’ Fieschi avvertiva che l’universitas non può commettere reati, né illeciti civili.