Fondazione
Fondazione
Termine che designa un patrimonio destinato a beneficio di una categoria di persone o, comunque, alla realizzazione di un certo scopo e al quale l’ordinamento attribuisce la qualità di soggetto di diritto (artt.12 e ss. c.c.).
Nel diritto romano le fondazioni non furono riconosciute come categoria generale, anche se ad esse furono, comunque, riconducibili le piae causae (istituti di beneficenza, asili per gli anziani, i poveri e i pellegrini) e l’herèditas iàcens (eredità vacante, rifiutata o, comunque, non accettata da nessun erede). Simili alle fondazioni furono le istituzioni alimentari imperiali: queste ultime comportavano che alcune città, in base a capitali ricevuti, avessero l’obbligo di devolvere gli interessi maturati alla creazione di una struttura assistenziale a favore di orfani e orfane.
Una notevole maturazione dell’elaborazione del concetto di (—) si ebbe nel diritto giustinianeo, col riconoscimento della personalità giuridica ai patrimoni autonomi, come l’herèditas iàcens.
Al diritto germanico [vedi] fu sconosciuto il concetto di ente ideale distinto dal complesso degli individui (o dalle masse patrimoniali) associati per il raggiungimento di uno scopo unitario.
Lo stesso dicasi per i Glossatori [vedi], che non seppero individuare nella universitas un’astrazione giuridica distinta dai membri che la componevano.
Il merito di avere elaborato una teoria delle persone giuridiche va ascritto al giurista del commento [vedi Commentatori] e decretalista Sinibaldo de’ Fieschi [vedi Innocenzo IV]. Secondo tale giureconsulto l’universitas, (sia personarum che rerum e, quindi, sia la corporazione che la fondazione) è autonoma rispetto ai singoli membri che la compongono e l’ente continua a vivere anche in caso di morte di tutti i suoi membri. L’ente, attraverso una finzione giuridica, viene equiparato ad una persona e diventa, per questo, titolare di diritti e doveri distinti da quelli facenti capo ai singoli componenti. Nonostante la teoria della finzione, Sinibaldo de’ Fieschi avvertiva che l’universitas non può commettere reati, né illeciti civili.
Termine che designa un patrimonio destinato a beneficio di una categoria di persone o, comunque, alla realizzazione di un certo scopo e al quale l’ordinamento attribuisce la qualità di soggetto di diritto (artt.12 e ss. c.c.).
Nel diritto romano le fondazioni non furono riconosciute come categoria generale, anche se ad esse furono, comunque, riconducibili le piae causae (istituti di beneficenza, asili per gli anziani, i poveri e i pellegrini) e l’herèditas iàcens (eredità vacante, rifiutata o, comunque, non accettata da nessun erede). Simili alle fondazioni furono le istituzioni alimentari imperiali: queste ultime comportavano che alcune città, in base a capitali ricevuti, avessero l’obbligo di devolvere gli interessi maturati alla creazione di una struttura assistenziale a favore di orfani e orfane.
Una notevole maturazione dell’elaborazione del concetto di (—) si ebbe nel diritto giustinianeo, col riconoscimento della personalità giuridica ai patrimoni autonomi, come l’herèditas iàcens.
Al diritto germanico [vedi] fu sconosciuto il concetto di ente ideale distinto dal complesso degli individui (o dalle masse patrimoniali) associati per il raggiungimento di uno scopo unitario.
Lo stesso dicasi per i Glossatori [vedi], che non seppero individuare nella universitas un’astrazione giuridica distinta dai membri che la componevano.
Il merito di avere elaborato una teoria delle persone giuridiche va ascritto al giurista del commento [vedi Commentatori] e decretalista Sinibaldo de’ Fieschi [vedi Innocenzo IV]. Secondo tale giureconsulto l’universitas, (sia personarum che rerum e, quindi, sia la corporazione che la fondazione) è autonoma rispetto ai singoli membri che la compongono e l’ente continua a vivere anche in caso di morte di tutti i suoi membri. L’ente, attraverso una finzione giuridica, viene equiparato ad una persona e diventa, per questo, titolare di diritti e doveri distinti da quelli facenti capo ai singoli componenti. Nonostante la teoria della finzione, Sinibaldo de’ Fieschi avvertiva che l’universitas non può commettere reati, né illeciti civili.