Fiducia
Fiducia
Antico istituto noto al diritto romano [vedi] e al diritto germanico [vedi], consistente in un atto solenne di alienazione di res màncipi (fondi situati in suolo italico, servitù prediali rustiche più antiche, schiavi, animali da tiro e da soma). Poteva essere realizzato dai soli cives e si perfezionava per il tramite della mancipatio o della in iùre cessio.
L’effetto prodotto era il trasferimento della proprietà dell’alienante (fiduciante) all’acquirente (fiduciario), con l’esplicito accordo, denominato pàctum fiduciae, in base al quale quest’ultimo si impegnava a restituire la cosa ricevuta contro la restituzione del prezzo pagato.
Il pactum fiduciae, in principio, non ebbe una rilevanza autonoma: restava, infatti, affidato alla semplice correttezza del compratore l’adempimento dell’obbligo di rimancipare la cosa.
Successivamente, il patto venne configurato come autonomo, anche se collegato con l’atto traslativo: se il compratore si rendeva inadempiente, l’alienante poteva esperire l’actio fiduciae.
Sebbene l’istituto della (—) fosse scomparso nel diritto giustinianeo [vedi Giustiniano I], esso sopravvisse in Italia nei territori occupati dai Longobardi, ove la riforma di Giustiniano incontrò difficoltà a penetrare integralmente, a causa del breve tempo intercorso tra la sua introduzione e l’invasione longobarda. Il ricordo della (—) sopravvisse nelle province longobarde fino al secolo XII.
• (—) testamentaria (o disposizione fiduciaria)
Tale fattispecie si realizza quando il testatore trasmette i beni ad una persona nella quale ripone (—), con l’intesa (stabilita fuori dal testamento) che quest’ultima trasmetterà i beni stessi ad altro soggetto, che il testatore può avere già indicato o la cui scelta può aver lasciato all’apparente beneficiato (ad es. le frodi pie).
Antico istituto noto al diritto romano [vedi] e al diritto germanico [vedi], consistente in un atto solenne di alienazione di res màncipi (fondi situati in suolo italico, servitù prediali rustiche più antiche, schiavi, animali da tiro e da soma). Poteva essere realizzato dai soli cives e si perfezionava per il tramite della mancipatio o della in iùre cessio.
L’effetto prodotto era il trasferimento della proprietà dell’alienante (fiduciante) all’acquirente (fiduciario), con l’esplicito accordo, denominato pàctum fiduciae, in base al quale quest’ultimo si impegnava a restituire la cosa ricevuta contro la restituzione del prezzo pagato.
Il pactum fiduciae, in principio, non ebbe una rilevanza autonoma: restava, infatti, affidato alla semplice correttezza del compratore l’adempimento dell’obbligo di rimancipare la cosa.
Successivamente, il patto venne configurato come autonomo, anche se collegato con l’atto traslativo: se il compratore si rendeva inadempiente, l’alienante poteva esperire l’actio fiduciae.
Sebbene l’istituto della (—) fosse scomparso nel diritto giustinianeo [vedi Giustiniano I], esso sopravvisse in Italia nei territori occupati dai Longobardi, ove la riforma di Giustiniano incontrò difficoltà a penetrare integralmente, a causa del breve tempo intercorso tra la sua introduzione e l’invasione longobarda. Il ricordo della (—) sopravvisse nelle province longobarde fino al secolo XII.
• (—) testamentaria (o disposizione fiduciaria)
Tale fattispecie si realizza quando il testatore trasmette i beni ad una persona nella quale ripone (—), con l’intesa (stabilita fuori dal testamento) che quest’ultima trasmetterà i beni stessi ad altro soggetto, che il testatore può avere già indicato o la cui scelta può aver lasciato all’apparente beneficiato (ad es. le frodi pie).