Fidepromìssio (o fideipromissio)
Fidepromìssio (o fideipromissio)
Contratto verbale, di regola adoperato nel diritto romano a scopo di garanzia, al pari della spònsio [vedi] e della fideiussione [vedi]. Si inquadra nell’ambito della stipulatio [vedi], di cui costituisce una delle possibili applicazioni.
Posteriore alla spònsio, la (—), quale garanzia personale, aveva la stessa natura e presentava una struttura analoga alla sponsio.
Si distingueva tuttavia da essa per il fatto che era accessibile pure agli stranieri (peregrini) e pertanto era riconducibile al sistema dei rapporti giuridici del ius gentium [vedi]. La formula adoperata era: “Idem fide promittis?- Promitto”.
La (—) produceva effetti, come la sponsio, solo per un biennio ed il relativo obbligo non era trasmissibile agli eredi.
Ulteriore limite della (—), comune alla sponsio, era rappresentato dalla sua riferibilità esclusiva alle obbligazioni contrattuali. I rapporti tra più sponsores o fidepromissores tra loro e tra sponsor o fidepromìssor e debitore erano regolate da varie leggi che si preoccuparono di limitare il dilagante fenomeno dell’assunzione del debito altrui. In particolare:
— una lex Apulèia (fine III secolo a.C.) concesse, a quello che tra i vari sponsores o fidepromissores avesse pagato, un’azione (sul presupposto della nascita di una sorta di societas) contro gli altri per ottenere il rimborso della quota spettante a ciascuno di essi;
— una lex Furia introdusse la temporaneità delle obbligazioni di sponsio e di (—), stabilendo che dopo due anni dalla scadenza del debito ciascuno fosse responsabile verso il creditore solo per la sua quota;
— una lex Cornelia di Silla (81 a.C.) vietò a chiunque di garantire nello stesso anno lo stesso debitore per una somma superiore a ventimila sesterzi.
Contratto verbale, di regola adoperato nel diritto romano a scopo di garanzia, al pari della spònsio [vedi] e della fideiussione [vedi]. Si inquadra nell’ambito della stipulatio [vedi], di cui costituisce una delle possibili applicazioni.
Posteriore alla spònsio, la (—), quale garanzia personale, aveva la stessa natura e presentava una struttura analoga alla sponsio.
Si distingueva tuttavia da essa per il fatto che era accessibile pure agli stranieri (peregrini) e pertanto era riconducibile al sistema dei rapporti giuridici del ius gentium [vedi]. La formula adoperata era: “Idem fide promittis?- Promitto”.
La (—) produceva effetti, come la sponsio, solo per un biennio ed il relativo obbligo non era trasmissibile agli eredi.
Ulteriore limite della (—), comune alla sponsio, era rappresentato dalla sua riferibilità esclusiva alle obbligazioni contrattuali. I rapporti tra più sponsores o fidepromissores tra loro e tra sponsor o fidepromìssor e debitore erano regolate da varie leggi che si preoccuparono di limitare il dilagante fenomeno dell’assunzione del debito altrui. In particolare:
— una lex Apulèia (fine III secolo a.C.) concesse, a quello che tra i vari sponsores o fidepromissores avesse pagato, un’azione (sul presupposto della nascita di una sorta di societas) contro gli altri per ottenere il rimborso della quota spettante a ciascuno di essi;
— una lex Furia introdusse la temporaneità delle obbligazioni di sponsio e di (—), stabilendo che dopo due anni dalla scadenza del debito ciascuno fosse responsabile verso il creditore solo per la sua quota;
— una lex Cornelia di Silla (81 a.C.) vietò a chiunque di garantire nello stesso anno lo stesso debitore per una somma superiore a ventimila sesterzi.