Fideiussione
Fideiussione
Garanzia personale che crea un nuovo rapporto obbligatorio, accanto all’obbligazione principale, fra la persona del creditore ed un altro debitore, che si aggiunge con il suo patrimonio a rafforzare la garanzia del debitore originario.
Il codice civile del 1942 [vedi] definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. Fonte dell’obbligo del fideiussore può essere tanto la legge quanto la volontà delle parti.
Nel diritto romano la fideiussio, con funzione essenzialmente di garanzia, apparve più tardi della sponsio [vedi] e della fidepromissio [vedi], quasi certamente nel I secolo a.C. Essa consisteva in un contratto verbale, sostanzialmente una stipulatio [vedi], che a differenza della sponsio e della fidepromissio poteva accedere non soltanto ad un’obbligazione extra-contrattuale (obbligatio verbis contracta), ma anche a qualsiasi obbligazione contrattuale e anche da delitto. Inoltre, l’obbligo di garanzia non si estingueva con la morte del soggetto, ma era trasmissibile agli eredi.
Non era previsto per la (—) il limite temporale biennale proprio della sponsio e della fidepromissio.
In epoca classica, il creditore poteva rivolgersi, indifferentemente, al debitore principale o al fideiussore; se il fideiussore pagava, non aveva diritto di rivalsa verso eventuali altri cofideiussori, né aveva un’apposita azione contro il garantito, ma doveva agire con l’actio mandati o con l’actio negotiòrum gestòrum.
L’imperatore Adriano (117-138 d.C.), però, stabilì che in caso di più fideiussori l’obbligazione fosse divisa tra loro ed attribuì al singolo fideiussore un beneficium divisionis, che poteva esser fatto valere in via di exceptio, contro il creditore che avesse citato lui solo per l’intero. Se poi pagava, il fideiussore godeva del beneficium cedendàrum actiònum, per effetto del quale il creditore gli cedeva la propria azione contro il debitore principale.
In epoca postclassica e giustinianea la (—) assorbì gli istituti della sponsio e della fidepromissio. Inoltre, nella parte occidentale dell’impero si ebbe un’ulteriore tendenza unificatrice tra la fideiussio e il mandatum pecuniae credendae e si assistette allo scadimento della forma vebale della (—) ed alla sua progressiva sostituzione con la forma scritta.
Lo sviluppo dell’istituto era ormai definitivamente orientato verso il carattere sussidiario dell’obbligazione del fideiussore e ciò avvenne per effetto del beneficium excussiònis (o òrdinis), che attribuiva la facoltà (accordata da Giustiniano) di esigere che il creditore dirigesse la sua pretesa prima contro il debitore principale e, solo se questi era insolvente, contro il fideiussore.
Nell’alto Medioevo si ebbe l’introduzione da parte dei Longobardi [vedi] dell’istituto della wadiatio [vedi Datio wadiae], tra le forme di garanzia personale delle obbligazioni. Esso consisteva nella consegna al creditore della wadia (oggetto simbolico, inizialmente consistente, forse, in una lancia e, in seguito, in un bastone o un ramoscello) da parte del debitore, che assumeva l’obbligo di riscattarla entro tre giorni tramite un fideiussor (o mediator), al quale il creditore consegnava la wadia.
Il fideiussor nella wadiatio si poneva come un vero e proprio garante, obbligato in solidum e in concorrenza col debitore principale: egli, quindi, a differenza del fideiussor del diritto romano giustinianeo, non godeva del beneficium excussionis.
Fu la scuola di Bologna [vedi Glossatori] che riportò l’interesse sulle fonti giustinianee ed i risultati dell’elaborazione dottrinale dei giuristi medievali vennero accolti nelle codificazioni dei principali Stati europei a partire dalla fine del secolo XVIII e, soprattuto, nel Code Napoléon [vedi]. Ciò spiega la presenza dell’istituto sugli attuali sistemi giuridici di derivazione romano-gemanica.
Garanzia personale che crea un nuovo rapporto obbligatorio, accanto all’obbligazione principale, fra la persona del creditore ed un altro debitore, che si aggiunge con il suo patrimonio a rafforzare la garanzia del debitore originario.
Il codice civile del 1942 [vedi] definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. Fonte dell’obbligo del fideiussore può essere tanto la legge quanto la volontà delle parti.
Nel diritto romano la fideiussio, con funzione essenzialmente di garanzia, apparve più tardi della sponsio [vedi] e della fidepromissio [vedi], quasi certamente nel I secolo a.C. Essa consisteva in un contratto verbale, sostanzialmente una stipulatio [vedi], che a differenza della sponsio e della fidepromissio poteva accedere non soltanto ad un’obbligazione extra-contrattuale (obbligatio verbis contracta), ma anche a qualsiasi obbligazione contrattuale e anche da delitto. Inoltre, l’obbligo di garanzia non si estingueva con la morte del soggetto, ma era trasmissibile agli eredi.
Non era previsto per la (—) il limite temporale biennale proprio della sponsio e della fidepromissio.
In epoca classica, il creditore poteva rivolgersi, indifferentemente, al debitore principale o al fideiussore; se il fideiussore pagava, non aveva diritto di rivalsa verso eventuali altri cofideiussori, né aveva un’apposita azione contro il garantito, ma doveva agire con l’actio mandati o con l’actio negotiòrum gestòrum.
L’imperatore Adriano (117-138 d.C.), però, stabilì che in caso di più fideiussori l’obbligazione fosse divisa tra loro ed attribuì al singolo fideiussore un beneficium divisionis, che poteva esser fatto valere in via di exceptio, contro il creditore che avesse citato lui solo per l’intero. Se poi pagava, il fideiussore godeva del beneficium cedendàrum actiònum, per effetto del quale il creditore gli cedeva la propria azione contro il debitore principale.
In epoca postclassica e giustinianea la (—) assorbì gli istituti della sponsio e della fidepromissio. Inoltre, nella parte occidentale dell’impero si ebbe un’ulteriore tendenza unificatrice tra la fideiussio e il mandatum pecuniae credendae e si assistette allo scadimento della forma vebale della (—) ed alla sua progressiva sostituzione con la forma scritta.
Lo sviluppo dell’istituto era ormai definitivamente orientato verso il carattere sussidiario dell’obbligazione del fideiussore e ciò avvenne per effetto del beneficium excussiònis (o òrdinis), che attribuiva la facoltà (accordata da Giustiniano) di esigere che il creditore dirigesse la sua pretesa prima contro il debitore principale e, solo se questi era insolvente, contro il fideiussore.
Nell’alto Medioevo si ebbe l’introduzione da parte dei Longobardi [vedi] dell’istituto della wadiatio [vedi Datio wadiae], tra le forme di garanzia personale delle obbligazioni. Esso consisteva nella consegna al creditore della wadia (oggetto simbolico, inizialmente consistente, forse, in una lancia e, in seguito, in un bastone o un ramoscello) da parte del debitore, che assumeva l’obbligo di riscattarla entro tre giorni tramite un fideiussor (o mediator), al quale il creditore consegnava la wadia.
Il fideiussor nella wadiatio si poneva come un vero e proprio garante, obbligato in solidum e in concorrenza col debitore principale: egli, quindi, a differenza del fideiussor del diritto romano giustinianeo, non godeva del beneficium excussionis.
Fu la scuola di Bologna [vedi Glossatori] che riportò l’interesse sulle fonti giustinianee ed i risultati dell’elaborazione dottrinale dei giuristi medievali vennero accolti nelle codificazioni dei principali Stati europei a partire dalla fine del secolo XVIII e, soprattuto, nel Code Napoléon [vedi]. Ciò spiega la presenza dell’istituto sugli attuali sistemi giuridici di derivazione romano-gemanica.