Feudo
Feudo
Termine di origine incerta, probabilmente derivante dalla parola gotica thiuth, bestiame, bene. Esso indica l’istituto che si sviluppò nella Gallia dei Franchi [vedi] nel IX secolo e da lì si estese in gran parte d’Europa. Pur svolgendosi essenzialmente in Francia, il (—) presenta connessioni con la clientela romana e con altri analoghi istituti in vigore presso altri popoli germanici.
Propriamente il (—) era un beneficio [vedi], ossia per lo più un territorio di grande estensione (ma talvolta anche canali, forni, alveari, cariche o altri beni comportanti un reddito), concesso in godimento a un dipendente [vedi vassallo] del sovrano o di un vassallo maggiore, laico od ecclesiastico. Istituito per esigenze di coordinamento militare tra il sovrano e gli uomini del suo seguito, il rapporto feudale prevedeva l’obbligo per il vassallo (feudatario) di prestare al suo signore l’omaggio feudale, ossia un giuramento di fedeltà, soggezione e obbedienza, ponendo simbolicamente le proprie mani nelle mani del signore, in segno di affidamento e di richiesta di protezione [vedi Commendatio]. A sua volta, il signore concedeva un diritto reale su un determinato bene attraverso l’investitura, culminante nella cerimonia della consegna di una festuca, di un bastone, di una zolla o altro.
Da principio i feudi furono una concessione a vita, personale, inalienabile e revocabile solo in caso di fellonìa [vedi]. In seguito divennero ereditari. L’uso di trasmettere ereditariamente le cariche redditizie ed i territori fu ufficializzato dal capitolare di Quierzy [vedi Capitolare] per i feudi maggiori e dalla Constitutio de feudis [vedi] di Corrado II il Salico [vedi] per quelli minori.
Solitamente i feudi venivano assegnati ad uomini, ma si ebbero pure casi di feudi femminili (detti di velo o di conocchia).
In virtù del rapporto di vassallaggio, il feudatario assumeva l’obbligo di militare a cavallo agli ordini del suo signore, di corrispondere a quest’ultimo determinati servigi e di partecipare alle corti bandite, determinate riunioni indette dal signore.
Fra i diritti feudali vi era l’esercizio della giurisdizione più o meno piena sugli abitanti del territorio, il diritto di battere moneta, di imporre tasse, di comandare i propri armati in caso di guerra e di essere giudicato da un tribunale di feudatari di pari grado (cd. Tribunale dei Pari).
Termine di origine incerta, probabilmente derivante dalla parola gotica thiuth, bestiame, bene. Esso indica l’istituto che si sviluppò nella Gallia dei Franchi [vedi] nel IX secolo e da lì si estese in gran parte d’Europa. Pur svolgendosi essenzialmente in Francia, il (—) presenta connessioni con la clientela romana e con altri analoghi istituti in vigore presso altri popoli germanici.
Propriamente il (—) era un beneficio [vedi], ossia per lo più un territorio di grande estensione (ma talvolta anche canali, forni, alveari, cariche o altri beni comportanti un reddito), concesso in godimento a un dipendente [vedi vassallo] del sovrano o di un vassallo maggiore, laico od ecclesiastico. Istituito per esigenze di coordinamento militare tra il sovrano e gli uomini del suo seguito, il rapporto feudale prevedeva l’obbligo per il vassallo (feudatario) di prestare al suo signore l’omaggio feudale, ossia un giuramento di fedeltà, soggezione e obbedienza, ponendo simbolicamente le proprie mani nelle mani del signore, in segno di affidamento e di richiesta di protezione [vedi Commendatio]. A sua volta, il signore concedeva un diritto reale su un determinato bene attraverso l’investitura, culminante nella cerimonia della consegna di una festuca, di un bastone, di una zolla o altro.
Da principio i feudi furono una concessione a vita, personale, inalienabile e revocabile solo in caso di fellonìa [vedi]. In seguito divennero ereditari. L’uso di trasmettere ereditariamente le cariche redditizie ed i territori fu ufficializzato dal capitolare di Quierzy [vedi Capitolare] per i feudi maggiori e dalla Constitutio de feudis [vedi] di Corrado II il Salico [vedi] per quelli minori.
Solitamente i feudi venivano assegnati ad uomini, ma si ebbero pure casi di feudi femminili (detti di velo o di conocchia).
In virtù del rapporto di vassallaggio, il feudatario assumeva l’obbligo di militare a cavallo agli ordini del suo signore, di corrispondere a quest’ultimo determinati servigi e di partecipare alle corti bandite, determinate riunioni indette dal signore.
Fra i diritti feudali vi era l’esercizio della giurisdizione più o meno piena sugli abitanti del territorio, il diritto di battere moneta, di imporre tasse, di comandare i propri armati in caso di guerra e di essere giudicato da un tribunale di feudatari di pari grado (cd. Tribunale dei Pari).