Feudo

Feudo

Termine di origine incerta, probabilmente derivante dalla parola gotica thiuth, bestiame, bene. Esso indica l’istituto che si sviluppò nella Gallia dei Franchi [vedi] nel IX secolo e da lì si estese in gran parte d’Europa. Pur svolgendosi essenzialmente in Francia, il (—) presenta connessioni con la clientela romana e con altri analoghi istituti in vigore presso altri popoli germanici.
Propriamente il (—) era un beneficio [vedi], ossia per lo più un territorio di grande estensione (ma talvolta anche canali, forni, alveari, cariche o altri beni comportanti un reddito), concesso in godimento a un dipendente [vedi vassallo] del sovrano o di un vassallo maggiore, laico od ecclesiastico. Istituito per esigenze di coordinamento militare tra il sovrano e gli uomini del suo seguito, il rapporto feudale prevedeva l’obbligo per il vassallo (feudatario) di prestare al suo signore l’omaggio feudale, ossia un giuramento di fedeltà, soggezione e obbedienza, ponendo simbolicamente le proprie mani nelle mani del signore, in segno di affidamento e di richiesta di protezione [vedi Commendatio]. A sua volta, il signore concedeva un diritto reale su un determinato bene attraverso l’investitura, culminante nella cerimonia della consegna di una festuca, di un bastone, di una zolla o altro.
Da principio i feudi furono una concessione a vita, personale, inalienabile e revocabile solo in caso di fellonìa [vedi]. In seguito divennero ereditari. L’uso di trasmettere ereditariamente le cariche redditizie ed i territori fu ufficializzato dal capitolare di Quierzy [vedi Capitolare] per i feudi maggiori e dalla Constitutio de feudis [vedi] di Corrado II il Salico [vedi] per quelli minori.
Solitamente i feudi venivano assegnati ad uomini, ma si ebbero pure casi di feudi femminili (detti di velo o di conocchia).
In virtù del rapporto di vassallaggio, il feudatario assumeva l’obbligo di militare a cavallo agli ordini del suo signore, di corrispondere a quest’ultimo determinati servigi e di partecipare alle corti bandite, determinate riunioni indette dal signore.
Fra i diritti feudali vi era l’esercizio della giurisdizione più o meno piena sugli abitanti del territorio, il diritto di battere moneta, di imporre tasse, di comandare i propri armati in caso di guerra e di essere giudicato da un tribunale di feudatari di pari grado (cd. Tribunale dei Pari).