Faida

Faida (ted. felde, inimicizia, contesa)

Nel diritto germanico [vedi] era la guerra e la vendetta familiare che seguiva ad un’offesa.
Qualora un soggetto si rendesse anche involontariamente responsabile di un fatto (specie di sangue) ai danni di altri, il gruppo parentale di quest’ultimo acquisiva il diritto e il dovere di vendicarsi sulla famiglia dell’offensore nel modo ritenuto opportuno.
Sorta originariamente come consuetudine, la (—) venne in seguito riconosciuta legalmente ma, contemporaneamente all’affermarsi del ricorso all’autorità giudiziaria e alla composizione pecuniaria dell’offesa [vedi guidrigildo], fu combattuta e ostacolata.
In Italia la (—) fu introdotta dai Longobardi [vedi] ma Rotari [vedi] e Liutprando [vedi] tentarono di limitarne la ferocia.
Anche quando vennero meno le leggi che l’autorizzavano, l’uso della (—) restò in molti luoghi come consuetudine tra il popolo, anche se costituiva reato per l’ordinamento.
Anche in età comunale vi si fece ricorso frequentemente e gli statuti [vedi Statuti comunali], al fine di evitare che la guerra tra i gruppi parentali producesse effetti deleteri per la pace pubblica, stabilirono l’obbligo per l’offeso o per la sua famiglia di accettare in taluni casi un risarcimento (compositio). Venne, inoltre, incentivato il ricorso alla pace privata attraverso la previsione di riduzioni di pena a favore dell’autore dell’offesa.