Equity
Equity (d. comp.)
Nell’ordinamento giuridico inglese è quel settore del diritto in cui l’aequitas prevale sulla rigidità degli schemi tecnico-formali propri della Common Law [vedi]. La contrapposizione tra istituti appartenenti all’(—) ed istituti di Common Law è analoga a quella che il diritto romano aveva tra ius civile e ius honorarium.
La necessità del ricorso all’(—) affonda le sue origini nel XIV secolo, quando il complesso di regole e di tecniche della Common Law subì un irrigidimento di forme e di schemi tale da costringere i giudici in un numero ben definito e tassativo di azioni, non più discrezionalmente estensibile. La conseguenza era che i privati sempre più difficilmente riuscivano a farsi rilasciare writs [vedi] di tipo nuovo, resi necessari dalle diverse esigenze emergenti dalla realtà sociale.
Di fronte alle richieste sempre più pressanti provenienti dalle parti, il tribunale del re [vedi King’s Council] rinunciò poco a poco a prenderne in esame l’ammissibilità ai fini della discussione in aula e delegò tale compito alla Cancelleria [vedi Court of Chancery]. Il Cancelliere, nella sua qualifica di maggiore funzionario del regno e di consigliere del sovrano giudicava quali istanze fosse opportuno sottoporre al re in sede di Council. Attraverso questa via, il cancelliere cominciò sempre più frequentemente a risolvere da solo, secondo rimedi equitativi e di buona fede, le cause sottoposte al Council, senza più trasmetterle a quest’ultimo.
Col passare del tempo anche l’(—) venne a subire un processo di sedimentazione, poiché pure i Cancellieri cominciarono a manifestare resistenze nella concessione di nuovi rimedi processuali. Conseguentemente, l’(—) si trasformò in un secondo complesso di casi giudiziari che si collocò in maniera ben definita accanto alla Common Law.
Ad opera dei Judicature Acts [vedi] del 1873-1875 fu operata una parziale fusione formale tra (—) e Common Law, attraverso l’introduzione di un unico tipo di processo. Tuttavia, la distinzione continua a sussistere sotto il profilo sostanziale: ancora oggi, infatti, nel diritto inglese vi sono interessi che ricevono tutela esclusivamente in via equitativa.
Nell’ordinamento giuridico inglese è quel settore del diritto in cui l’aequitas prevale sulla rigidità degli schemi tecnico-formali propri della Common Law [vedi]. La contrapposizione tra istituti appartenenti all’(—) ed istituti di Common Law è analoga a quella che il diritto romano aveva tra ius civile e ius honorarium.
La necessità del ricorso all’(—) affonda le sue origini nel XIV secolo, quando il complesso di regole e di tecniche della Common Law subì un irrigidimento di forme e di schemi tale da costringere i giudici in un numero ben definito e tassativo di azioni, non più discrezionalmente estensibile. La conseguenza era che i privati sempre più difficilmente riuscivano a farsi rilasciare writs [vedi] di tipo nuovo, resi necessari dalle diverse esigenze emergenti dalla realtà sociale.
Di fronte alle richieste sempre più pressanti provenienti dalle parti, il tribunale del re [vedi King’s Council] rinunciò poco a poco a prenderne in esame l’ammissibilità ai fini della discussione in aula e delegò tale compito alla Cancelleria [vedi Court of Chancery]. Il Cancelliere, nella sua qualifica di maggiore funzionario del regno e di consigliere del sovrano giudicava quali istanze fosse opportuno sottoporre al re in sede di Council. Attraverso questa via, il cancelliere cominciò sempre più frequentemente a risolvere da solo, secondo rimedi equitativi e di buona fede, le cause sottoposte al Council, senza più trasmetterle a quest’ultimo.
Col passare del tempo anche l’(—) venne a subire un processo di sedimentazione, poiché pure i Cancellieri cominciarono a manifestare resistenze nella concessione di nuovi rimedi processuali. Conseguentemente, l’(—) si trasformò in un secondo complesso di casi giudiziari che si collocò in maniera ben definita accanto alla Common Law.
Ad opera dei Judicature Acts [vedi] del 1873-1875 fu operata una parziale fusione formale tra (—) e Common Law, attraverso l’introduzione di un unico tipo di processo. Tuttavia, la distinzione continua a sussistere sotto il profilo sostanziale: ancora oggi, infatti, nel diritto inglese vi sono interessi che ricevono tutela esclusivamente in via equitativa.