Epitome Ulpiani (o Tituli ex corpore Ulpiani)
Epitome Ulpiani (o Tituli ex corpore Ulpiani)
Raccolta di diritto romano di autore ignoto del IV secolo dedicata allo stato delle persone, al diritto di famiglia e al diritto successorio. Il materiale esclusovi fu poi citato come “Liber Singularis regularum” nel Digesto [vedi] ed attribuito ad Ulpiano [vedi]. Tale giurista è certamente presente nello scritto, anche se parte del materiale deriva da Gaio [vedi].
Utilizzata come manuale didattico, l’epitome sembrava destinata alla formazione di funzionari e di avvocati.
Essa rappresenta un’espressione tipica della produzione giuridica del basso impero in quanto l’intenzione del compilatore appare la ripetizione dogmatica delle regole giuridiche del diritto d’epoca repubblicana e si rileva in essa l’assenza di ricostruzione del ragionamento logico che porta all’enunciazione della norma.
La conoscenza appare pertanto ridotta a nozione, secondo una tendenza alla superficialità che, in comune con altri campi, proseguirà successivamente fino ai primi due secoli del Medioevo.
Nella (—) molte tra le norme vigenti non appaiono distinte da quelle non più vigenti.
Raccolta di diritto romano di autore ignoto del IV secolo dedicata allo stato delle persone, al diritto di famiglia e al diritto successorio. Il materiale esclusovi fu poi citato come “Liber Singularis regularum” nel Digesto [vedi] ed attribuito ad Ulpiano [vedi]. Tale giurista è certamente presente nello scritto, anche se parte del materiale deriva da Gaio [vedi].
Utilizzata come manuale didattico, l’epitome sembrava destinata alla formazione di funzionari e di avvocati.
Essa rappresenta un’espressione tipica della produzione giuridica del basso impero in quanto l’intenzione del compilatore appare la ripetizione dogmatica delle regole giuridiche del diritto d’epoca repubblicana e si rileva in essa l’assenza di ricostruzione del ragionamento logico che porta all’enunciazione della norma.
La conoscenza appare pertanto ridotta a nozione, secondo una tendenza alla superficialità che, in comune con altri campi, proseguirà successivamente fino ai primi due secoli del Medioevo.
Nella (—) molte tra le norme vigenti non appaiono distinte da quelle non più vigenti.