Episcopàlis audièntia

Episcopàlis audièntia (Udienza episcopale)

Già in età romana veniva così designata la giurisdizione speciale attribuita al vescovo nei riguardi dei sacerdoti e dei loro sottoposti, diffusasi nell’impero romano a partire dalla fine del II secolo d.C.
A partire dall’Alto Medioevo, durante il dominio dei Carolingi [vedi], la giurisdizione del vescovo si estese anche a materie non religiose, nonché a laici che ne facessero richiesta, consentendosi alle parti di scegliere concordemente di evitare la magistratura laica e di affidarsi fiduciosamente al loro pastore ecclesiastico.
Il vescovo poteva decidere nelle sue forme giudiziarie una lite e trattare di affari civili ogni qualvolta gli fosse stata fatta richiesta.