Editti di Liutprando

Editti di Liutprando

Legislazione del re longobardo Liutprando [vedi]. Essa è composta da 153 capitoli promulgati tra il 713 e il 735 con il consensus dell’assemblea del popolo.
Sotto l’influenza dei diritti romano e canonico, Liutprando ammise che chiunque potesse ricorrere nella pratica all’uso del diritto romano, portando innovazioni nell’istituto della personalità della legge [vedi].
Gli (—) riconobbero la validità delle consuetudini longobarde non redatte per iscritto nell’Editto di Rotari [vedi], ma modificarono gli istituti ispirati ai principi più arcaici del diritto germanico, che erano stati confermati da Rotari. In particolare nella disciplina del processo si ammise il ricorso alla prova testimoniale.
Scopo fondamentale degli (—) fu garantire la certezza del diritto, in modo da rendere sempre più difficile il sorgere di conflitti interni. Pertanto, gli (—) disciplinarono soprattutto quelle materie quali il diritto di famiglia, il diritto di pegno e la validità dei documenti scritti che potevano dar luogo, più di altre, a conflitti.
Liutprando si impegnò a legiferare in difesa dei deboli e di coloro che erano socialmente sfavoriti (minori, donne). Nella sua attività legislativa è possibile riscontrare prove inequivocabili della completa conversione dei Longobardi al cattolicesimo, della scomparsa delle discriminazioni fra Longobardi e Romani che erano, sotto molti aspetti, completamente equiparati (ad esempio nel diritto matrimoniale).
Con il regno di Liutprando, si fece più evidente la tendenza all’uniformazione costituzionale. Fu abolita la distinzione tra terre regie (curtes regiae) e terre ducali (civitates), collegate alla corona attraverso l’attività di iudices, i quali erano funzionari di fiducia del re.