Dominus legum
Dominus legum
Era il professore di diritto delle università [vedi] medievali.
Il rapporto tra (—) e studenti fu, sin dal secolo XII, un rapporto di locazione d’opera: non era previsto uno stipendio fisso, né una nomina ufficiale. Gli studenti (socii), ai quali spettava la scelta del loro maestro, pagavano il (—) o per quote o per massa. Verso il secolo XIII i comuni [vedi Comune medievale] aggiunsero stipendi fissi alle quote degli studenti, per cui si arrogarono il diritto di nominare i maestri.
Poiché il (—) era pagato a lezione, se veniva meno al proprio dovere veniva segnalato dal bidello nel registro generale dell’università.
Il (—) teneva nelle ore mattutine le lezioni principali (ordinarie), che riguardavano i libri principali del Digesto [vedi].
A partire dal secolo XII sorse l’obbligo per il (—) di organizzare almeno due volte all’anno, nel periodo della quaresima e in uno dei pomeriggi della settimana, a scelta tra il mercoledi, il venerdi, il sabato e la domenica, delle dispute giuridiche [vedi Quaestiones] su fatti della realtà. Il (—) preparava il tema della quaestio, rendendolo noto nelle scuole per il tramite del bidello generale dell’università, almeno otto giorni prima della pubblica disputa e il giorno dell’incontro lo prospettava all’uditorio, ricordando brevemente i fatti e impostando il problema giuridico da risolvere. Il (—) registrava tutte le argomentazioni addotte per giungere alla fine alla solutio, affidata alla sua responsabilità.
Il (—) aveva, inoltre, l’obbligo di redigere rapidamente un testo ufficiale dei risultati raggiunti e di consegnarne una copia entro trenta giorni al bidello. Le quaestiones disputate da uno o più professori davano vita a raccolte che traevano il loro titolo dal giorno dedicato alla disputa (quaestiones mercuriales, veneriales, sabbatinae, dominicales).
Era il professore di diritto delle università [vedi] medievali.
Il rapporto tra (—) e studenti fu, sin dal secolo XII, un rapporto di locazione d’opera: non era previsto uno stipendio fisso, né una nomina ufficiale. Gli studenti (socii), ai quali spettava la scelta del loro maestro, pagavano il (—) o per quote o per massa. Verso il secolo XIII i comuni [vedi Comune medievale] aggiunsero stipendi fissi alle quote degli studenti, per cui si arrogarono il diritto di nominare i maestri.
Poiché il (—) era pagato a lezione, se veniva meno al proprio dovere veniva segnalato dal bidello nel registro generale dell’università.
Il (—) teneva nelle ore mattutine le lezioni principali (ordinarie), che riguardavano i libri principali del Digesto [vedi].
A partire dal secolo XII sorse l’obbligo per il (—) di organizzare almeno due volte all’anno, nel periodo della quaresima e in uno dei pomeriggi della settimana, a scelta tra il mercoledi, il venerdi, il sabato e la domenica, delle dispute giuridiche [vedi Quaestiones] su fatti della realtà. Il (—) preparava il tema della quaestio, rendendolo noto nelle scuole per il tramite del bidello generale dell’università, almeno otto giorni prima della pubblica disputa e il giorno dell’incontro lo prospettava all’uditorio, ricordando brevemente i fatti e impostando il problema giuridico da risolvere. Il (—) registrava tutte le argomentazioni addotte per giungere alla fine alla solutio, affidata alla sua responsabilità.
Il (—) aveva, inoltre, l’obbligo di redigere rapidamente un testo ufficiale dei risultati raggiunti e di consegnarne una copia entro trenta giorni al bidello. Le quaestiones disputate da uno o più professori davano vita a raccolte che traevano il loro titolo dal giorno dedicato alla disputa (quaestiones mercuriales, veneriales, sabbatinae, dominicales).