Distinguishing

Distinguishing (d. comp.)

Regola di Common Law [vedi] in base alla quale è consentito al giudice, in talune ipotesi, di distaccarsi dall’osservanza del precedente. In primo luogo, quando il giudice constata che il principio di diritto espresso nella motivazione è troppo ampio rispetto ai fatti che ne costituiscono la cornice e la sua applicazione porterebbe ad una decisione impropria, egli può interpretare i precedenti in senso restrittivo (restrictive distinguishing).
In secondo luogo, quando la precedente sentenza appare manifestamente errata oppure anacronistica, la corte può deliberatamente discostarsi dai precedenti (genuine distinguishing).
Infine, quando la corte accerta che il precedente è divenuto, alla luce del nuovo diritto, pienamente irragionevole (plainly inreasonable), procederà senz’altro ad abbandonarlo [vedi overruling].