Dissenting opinion

Dissenting opinion (d. comp.)

In linea generale indica, nei sistemi di derivazione anglosassone, il rifiuto di aderire ad un atto formatosi per volontà altrui.
Più specificamente consiste nel disaccordo di uno o più giudici nei confronti della decisione giudiziale adottata a maggioranza dai componenti del collegio. La (—) è tipica di numerose sentenze internazionali ed, in particolare, di quelle della Corte internazionale di Giustizia.
Il dissenso del giudice può essere accompagnato o meno da un’opinione motivata.
Questo istituto è stato parzialmente recepito nell’ordinamento italiano dalla L. n. 117/88 sulla responsabilità civile dei magistrati. Infatti, in caso di decisione collegiale, il giudice dissenziente, per evitare di essere coinvolto in un eventuale giudizio di responsabilità, ha il diritto di chiedere la compilazione di un succinto verbale per far risultare il proprio dissenso. Mentre però negli ordinamenti anglosassoni la (—) è di regola resa pubblica, nell’ordinamento italiano, il verbale contenente l’opinione del giudice dissenziente viene conservato in plico sigillato, da aprirsi solo nel caso che venga esercitata l’azione di responsabilità.