Dispensa ecclesiastica

Dispensa ecclesiastica

È l’esonero, in un caso particolare, dall’osservanza di una legge puramente ecclesiastica (e non anche di quella divina), concesso dall’autorità esecutiva competente, oppure da chiunque ne abbia facoltà a norma del diritto o per legittima delega.
Presupposto della (—) è una giusta e ragionevole causa rapportata alle circostanze del caso e alla gravità della legge dalla quale si dispensa; mancando ciò, la (—) è invalida.
La (—) sospende l’obbligo per un caso particolare, ma non fa venire meno la legge nella generalità dei casi.
Il vescovo diocesano ha il potere di concedere (—) dalle leggi diocesane e da quelle promugate dal concilio plenario o provinciale oppure dalla Conferenza episcopale. Inoltre, può dispensare validamente i fedeli, quando lo ritiene giovevole al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari, sia universali che particolari, emanate dalla suprema autorità della Chiesa, fatta eccezione per le leggi processuali e penali e per quelle la cui dispensa sia riservata alla Sede apostolica o ad un’altra autorità.
Sia la (—) , sia la facoltà di dispensare sono soggette ad interpretazione restrittiva.