Diritto penale romano

Diritto penale romano

Il (—) è costituito dal complesso di leggi destinate, nelle varie epoche del diritto romano, a reprimere la commissione di crimini.
Il (—) risulta strettamente dipendente dalla struttura costituzionale assunta da Roma nei vari periodi, in quanto il potere punitivo si estrinsecava come manifestazione del potere politico intorno al quale la comunità era, di volta in volta, organizzata.
Ai fini di un’efficace panorama d’insieme, l’evoluzione del (—) va, pertanto, esaminata con riferimento ai quattro grandi periodi, in cui la storia della costituzione romana viene (in relazione ai principali tipi di governo succedutisi) convenzionalmente divisa:
periodo della Monarchia (753 a.C.-509 a.C.): in questa fase, il principio di una vera e propria giustizia criminale stentò a farsi largo, in quanto, tendenzialmente, la reazione ai comportamenti lesivi di interessi privati veniva affidata alla “privata” reazione dei singoli clan gentilizi, mentre l’intervento repressivo statale appariva come strumento meramente supplementare;
periodo della Repubblica (509 a.C.-27 a.C): fu caratterizzato dall’emanazione di leggi fondamentali ai fini dell’evoluzione del diritto penale, quali la legge delle XII tavole [vedi Lex XII tabularum], la lex Valeria de provocatione e le leggi istitutive delle c.d. quaestiones perpetuae (Tribunali permanenti giudicanti, a partire dal II secolo a.C., in materia penale pubblica);
periodo del Principato (27 a.C.-284 d.C.): fu caratterizzato, in una prima fase, dalla prevalenza del sistema delle quaestiones perpetuae [vedi] e, in una seconda fase, dall’affermarsi della repressione extra ordinem, ossia di un nuovo sistema fondato sull’attività di cognizione e del giudizio compiuta direttamente dal princeps, o (in sua vece) da altro magistrato o funzionario imperiale ed in cui, quindi, il giudizio finale non spettava al popolo riunito in comizi;
periodo del Dominato (284 d.C.-565 d.C.): fu caratterizzato anch’esso dalla repressione extra ordinem, ma la discrezionalità dell’organo giudicante fu limitata da numerose disposizioni normative imperiali. A partire dal 395 d.C. circa (data in cui si realizzò la divisione tra la parte occidentale e quella orientale dell’impero), lo sviluppo del (—) seguì diverse vicende nelle due parti, perdendo i comuni caratteri che lo avevano connotato.