Diritto longobardo
Diritto longobardo
Ordinamento giuridico dei Longobardi [vedi] che, stanziatisi in Italia nel 568, fondarono il Regnum longobardorum. Originariamente esso risultava costituito da un complesso di norme consuetudinarie non scritte [vedi Cawarfidae] che si sostituì ai preesistenti ordinamenti romano e gotico. Il primo sovrano longobardo che avvertì l’esigenza di fornire al proprio popolo un complesso di leggi scritte fu Rotari [vedi].
L’Editto di Rotari [vedi] fu una legge che compendiò le consuetudini nazionali, sottratte finalmente all’incertezza della tradizione orale. L’opera legislativa di Rotari fu proseguita dai re successivi, Grimoaldo [vedi], Liutprando [vedi], Rachis [vedi] e Astolfo [vedi]. Particolarmente importante fu l’opera di Liutprando, che diede vita ad un complesso di leggi [vedi Editti di Liutprando] concertate con i notabili del regno ed approvate dal popolo in armi riunito in assemblea. Ai romani assoggettati venne, in virtù del principio della personalità della legge [vedi] conservata la capacità giuridica (ma non quella politica), anche se numerose norme della legislazione longobarda vennero applicate anche nei rapporti di diritto privato intercorrenti tra barbari e romani.
Tra il secolo X e l’XI fu emanato il Liber legis longobardorum [vedi Liber papiensis] che compendiò gli editti precedenti. Il (—) sopravvisse nell’Italia meridionale fino a tutto il secolo XVI, venendo considerato diritto comune [vedi], alla pari del diritto romano-canonico.
Ordinamento giuridico dei Longobardi [vedi] che, stanziatisi in Italia nel 568, fondarono il Regnum longobardorum. Originariamente esso risultava costituito da un complesso di norme consuetudinarie non scritte [vedi Cawarfidae] che si sostituì ai preesistenti ordinamenti romano e gotico. Il primo sovrano longobardo che avvertì l’esigenza di fornire al proprio popolo un complesso di leggi scritte fu Rotari [vedi].
L’Editto di Rotari [vedi] fu una legge che compendiò le consuetudini nazionali, sottratte finalmente all’incertezza della tradizione orale. L’opera legislativa di Rotari fu proseguita dai re successivi, Grimoaldo [vedi], Liutprando [vedi], Rachis [vedi] e Astolfo [vedi]. Particolarmente importante fu l’opera di Liutprando, che diede vita ad un complesso di leggi [vedi Editti di Liutprando] concertate con i notabili del regno ed approvate dal popolo in armi riunito in assemblea. Ai romani assoggettati venne, in virtù del principio della personalità della legge [vedi] conservata la capacità giuridica (ma non quella politica), anche se numerose norme della legislazione longobarda vennero applicate anche nei rapporti di diritto privato intercorrenti tra barbari e romani.
Tra il secolo X e l’XI fu emanato il Liber legis longobardorum [vedi Liber papiensis] che compendiò gli editti precedenti. Il (—) sopravvisse nell’Italia meridionale fino a tutto il secolo XVI, venendo considerato diritto comune [vedi], alla pari del diritto romano-canonico.