Diritto divino

Diritto divino [monarchia di]

Concezione della regalità risalente alla civiltà ebraica e descritta nell’Antico Testamento. Venne ripresa da teologi e canonisti nel medioevo e durò fino al XVIII secolo.
In virtù di tale concezione, il monarca ripete da Dio il suo potere sul popolo. Egli è considerato di diritto divino, è sacro e posto al servizio di Dio. Il governo non appartiene al re, ma a Dio, che glielo ha affidato, e il re deve adempiere alla sua funzione secondo la legge divina. Ciò induce a considerare la persona del re come sacra in se stessa e fornita di un’autorità legittima sui beni temporali della Chiesa: questi ultimi sono nel regno e il diritto del re consiste nel fatto che egli può considerare, come suoi, tutti i tesori della Chiesa, da poter utilizzare per le sue necessità e per quelle del regno.
La concezione religiosa della regalità, soprattutto nel Medioevo, indusse a considerare il sovrano titolare anche di alcuni doveri fondamentali: la protezione dei sudditi e della Chiesa, l’amministrazione della giustizia sociale e il dovere di legiferare nell’interesse della collettività.
Al principio della (—) vennero contrapposte le teorie affermate dagli assertori della concreta e inalienabile libertà degli uomini e, quindi, anche dei re e degli imperatori dal potere religioso. Le prime teorie innovatrici si ebbero a partire da Marsilio da Padova [vedi], per giungere alle dottrine contrattualistiche [vedi Contrattualismo] di Rousseau [vedi Rousseau Jean-Jacques] e di altri.