Diritto
Diritto
Complesso delle norme e delle istituzioni che regolano i rapporti intersoggettivi dei consociati.
Le condizioni che concorrono alla esistenza del (—) sono: la necessità, collettivamente condivisa, di disciplinare un dato rapporto; la dichiarazione imperativa della sua necessità e la tutela di quella data disciplina di rapporti da parte di una pubblica autorità dotata del potere di coazione in caso d’infrazione.
La principale distinzione del (—) è quella tra (—) naturale [vedi] e (—) positivo [vedi].
Altra distinzione è tra (—) pubblico e privato. Il primo è il complesso di norme che determinano l’ordinamento dello Stato e la sua azione nei rapporti con i cittadini; esso si divide in (—) costituzionale (disciplinante la forma pubblica dello Stato e i rapporti giuridici tra governanti e governati per l’esercizio della sovranità), (—) amministrativo (che disciplina l’ordinamento dello Stato in relazione al perseguimento dei suoi fini), (—) penale (posto a tutela del diritto positivo, mediante la comminazione di sanzioni in caso di trasgressioni delittuose).
Il secondo è il sistema di norme che disciplina i rapporti dei singoli cittadini come tali e come soggetti giuridici; esso si distingue principalmente in (—) civile (diritti di famiglia, di proprietà, di obbligazione, di successione) e (—) commerciale. Una posizione a sé occupa il (—) internazionale, regolante i rapporti tra gli Stati.
Un’ulteriore distinzione è fatta tra (—) oggettivo e (—) soggettivo. Il primo è il complesso di regole che disciplinano la vita di una collettività e, in questo senso, è sinonimo di ordinamento giuridico. Il secondo è il potere di agire a tutela di un proprio interesse, riconosciuto al soggetto dall’ordinamento giuridico.
Complesso delle norme e delle istituzioni che regolano i rapporti intersoggettivi dei consociati.
Le condizioni che concorrono alla esistenza del (—) sono: la necessità, collettivamente condivisa, di disciplinare un dato rapporto; la dichiarazione imperativa della sua necessità e la tutela di quella data disciplina di rapporti da parte di una pubblica autorità dotata del potere di coazione in caso d’infrazione.
La principale distinzione del (—) è quella tra (—) naturale [vedi] e (—) positivo [vedi].
Altra distinzione è tra (—) pubblico e privato. Il primo è il complesso di norme che determinano l’ordinamento dello Stato e la sua azione nei rapporti con i cittadini; esso si divide in (—) costituzionale (disciplinante la forma pubblica dello Stato e i rapporti giuridici tra governanti e governati per l’esercizio della sovranità), (—) amministrativo (che disciplina l’ordinamento dello Stato in relazione al perseguimento dei suoi fini), (—) penale (posto a tutela del diritto positivo, mediante la comminazione di sanzioni in caso di trasgressioni delittuose).
Il secondo è il sistema di norme che disciplina i rapporti dei singoli cittadini come tali e come soggetti giuridici; esso si distingue principalmente in (—) civile (diritti di famiglia, di proprietà, di obbligazione, di successione) e (—) commerciale. Una posizione a sé occupa il (—) internazionale, regolante i rapporti tra gli Stati.
Un’ulteriore distinzione è fatta tra (—) oggettivo e (—) soggettivo. Il primo è il complesso di regole che disciplinano la vita di una collettività e, in questo senso, è sinonimo di ordinamento giuridico. Il secondo è il potere di agire a tutela di un proprio interesse, riconosciuto al soggetto dall’ordinamento giuridico.