Diritti fondamentali

Diritti fondamentali

Si tratta di diritti dell’uomo che rinvengono il riconoscimento e la tutela nella Costituzione.
Tuttavia, non tutti i diritti garantiti dalla Costituzione sono da qualificarsi sic et simpliciter (—) ma solo quelli che traggono origine nel diritto naturale [vedi] o in valori etici, storici e sociali assunti a priori.
Il riconoscimento e la tutela dei (—) costituiscono il fondamento delle moderne Costituzioni democratiche, che si differenziano notevolmente dalle Costituzioni ottocentesche. Queste ultime, in conformità alla formula assunta dallo Stato di diritto [vedi], tutelavano i diritti dell’uomo attraverso l’ossequio ai principi di legalità (i limiti alle libertà individuali vanno posti soltanto dalla legge), di separazione dei poteri (il potere legislativo, esecutivo e giudiziario devono essere tra loro divisi, in modo che tra essi vi siano reciproche forme di controllo e di bilanciamento) e di garanzia giurisdizionale dei diritti (l’osservanza del principio di legalità viene assicurato dalla facoltà riconosciuta ai singoli di ricorrere a giudici indipendenti).
Le moderne Costituzioni democratiche, invece, sono alla base di Stati costituzionali, in cui le garanzie del costituzionalismo [vedi] tradizionale restano in vigore ma vengono ulteriormente rafforzate dalla previsione di ulteriori princìpi. Innanzitutto, si stabilisce che i (—) possono trovare dei limiti nella legge ma questa non può disporre dei limiti che non siano sanciti espressamente nella Costituzione. Inoltre, la divisione dei poteri si traduce nella ripartizione della sovranità tra poteri tra loro autonomi che riconoscono e riconducono la loro unità al principio della unità della costituzione. Infine, nello Stato costituzionale sia l’attività del legislatore volta a porre limiti ai diritti, sia l’attività del giudice indirizzata all’applicazione di tali limiti sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale, finalizzato a verificarne la conformità alla costituzione.
Sono (—) innanzitutto le cd. libertà negative, le quali si esplicano in assenza di imposizioni, limitazioni o divieti da parte dello Stato. Si annoverano tra esse la libertà personale, di stampa, di religione, di manifestazione del pensiero, di proprietà. Trattasi degli stessi diritti sanciti dal Bill of Rights [vedi] della Costituzione federale americana.
In secondo luogo, sono (—) le cd. libertà positive, ossia il riconoscimento di situazioni soggettive di libertà che lo Stato garantisce all’individuo nella vita di relazione. Sono tali i diritti politici (libertà di voto, di associazione politica) e i diritti sociali (intesi come pretesa del titolare a beneficiare di un’ampia gamma di prestazioni pubbliche che vanno oltre il riconoscimento dei princìpi di uguaglianza e libertà tipici dello Stato di diritto: diritto al lavoro, all’istruzione, alla previdenza, all’assistenza sanitaria). I diritti sociali erano già sanciti nelle Costituzioni francesi (girondina e giacobina) del 1791 e del 1793 e nella Costituzione di Weimar [vedi Weimar (Costituzione di)]. Da quest’ultima furono trasfusi nelle Costituzioni dell’Italia, della Germania federale e della Spagna del secondo dopoguerra.
D’importanza fondamentale, per il riconoscimento dei diritti dell’uomo è anche la Dichiarazione delle libertà e dei diritti fondamentali approvata il 12 aprile 1989 dal Parlamento Europeo, la quale enumera 28 diritti fondati sul rispetto e la tutela della dignità umana.