Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

Solenne enunciazione di principii fondamentali dei singoli individui nei confronti dello Stato.
Fu approvata il 26 agosto 1789 dalla Assemblea Nazionale Costituente [vedi] francese ed era composta da 17 articoli, contenenti affermazioni dogmatiche con valore universale.
In essa venivano sanciti quali diritti naturali e imprescindibili la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione; si ammettevano tutti i cittadini a tutte le cariche, dignità e pubblici impieghi, secondo le loro capacità; si dichiarava la sovranità insita essenzialmente nella nazione; a ciascun cittadino veniva riconosciuto il diritto di parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell’abuso di questa libertà in casi espressamente previsti dalla legge; si introduceva il sindacato sugli atti dei pubblici funzionari e sull’impiego del denaro dello Stato.
I principii fissati dalla (—) furono poi accolti nelle successive costituzioni francesi e da queste vennero mutuate durante il secolo XIX da numerose costituzioni di altri Paesi.