Decretum
Decretum (decreto)
Detto anche interdictum. Nel diritto romano [vedi] era un’ordinanza d’urgenza emessa dal pretore, in contraddittorio tra due parti, al fine di evitare la contestazione della lite (litis contestatio) dinanzi al magistrato, nei confronti di certe fattispecie relativamente semplici ed evidenti. Il pretore, su richiesta dell’attore, ingiungeva al convenuto di compiere l’azione, positiva o negativa, reclamata dal richiedente.
Generalmente si distinguono due periodi di sviluppo dell’istituto. In una prima fase, il procedimento interdittale era tutto di competenza del magistrato: se perveniva la notizia di un turbamento dell’ordine pubblico, il magistrato emanava il (—) ed in caso di disobbedienza infliggeva una sanzione.
In una seconda fase, nel processo interdittale fu introdotta la distinzione tra stadio in iure e apud iudicem. Il privato si rivolgeva, pertanto, al pretore e gli chiedeva che fosse emanato il decreto contro la persona da lui indicata, presente in iure. Il pretore, se il caso rientrava in uno di quelli previsti dal (—) e non vi erano motivi per un rifiuto, emanava l’ordine di fare o non fare. Se la persona inquisita obbediva, il caso era risolto. Se, invece, non obbediva, occorreva che il processo continuasse, passando alla fase apud iudicem. Il giudice stabiliva se la disobbedienza fosse giustificata o meno, condannando la parte qualora accertava la sussistenza dei presupposti a cui il magistrato aveva fatto riferimento nell’emanazione del (—).
Nel Medioevo, durante l’età delle Signorie [vedi], il potere di emanare, interpretare e chiarire i decreti fu trasferito al governatore cittadino (signore).
Nel diritto moderno il decreto assume varie funzioni. Innanzitutto, è la decisione emanata dal potere esecutivo su un oggetto determinato e avente forza di legge [vedi decreto legge; decreto legislativo]. Nel diritto processuale amministrativo è il provvedimento adottato dal giudice amministrativo (generalmente dal presidente del collegio) per dare disposizioni marginali relative al processo in corso e senza contraddittorio con le parti. Nel diritto processuale civile è il provvedimento col quale si svolge, normalmente, un’attività preparatoria del processo, o di vari atti di esso, normalmente senza preventiva instaurazione di contraddittorio tra le parti. Nel diritto processuale penale, il decreto può essere emanato in varie fasi del procedimento, avere vario contenuto ed esere emanato sia dall’organo giudicante sia dal pubblico ministero.
Detto anche interdictum. Nel diritto romano [vedi] era un’ordinanza d’urgenza emessa dal pretore, in contraddittorio tra due parti, al fine di evitare la contestazione della lite (litis contestatio) dinanzi al magistrato, nei confronti di certe fattispecie relativamente semplici ed evidenti. Il pretore, su richiesta dell’attore, ingiungeva al convenuto di compiere l’azione, positiva o negativa, reclamata dal richiedente.
Generalmente si distinguono due periodi di sviluppo dell’istituto. In una prima fase, il procedimento interdittale era tutto di competenza del magistrato: se perveniva la notizia di un turbamento dell’ordine pubblico, il magistrato emanava il (—) ed in caso di disobbedienza infliggeva una sanzione.
In una seconda fase, nel processo interdittale fu introdotta la distinzione tra stadio in iure e apud iudicem. Il privato si rivolgeva, pertanto, al pretore e gli chiedeva che fosse emanato il decreto contro la persona da lui indicata, presente in iure. Il pretore, se il caso rientrava in uno di quelli previsti dal (—) e non vi erano motivi per un rifiuto, emanava l’ordine di fare o non fare. Se la persona inquisita obbediva, il caso era risolto. Se, invece, non obbediva, occorreva che il processo continuasse, passando alla fase apud iudicem. Il giudice stabiliva se la disobbedienza fosse giustificata o meno, condannando la parte qualora accertava la sussistenza dei presupposti a cui il magistrato aveva fatto riferimento nell’emanazione del (—).
Nel Medioevo, durante l’età delle Signorie [vedi], il potere di emanare, interpretare e chiarire i decreti fu trasferito al governatore cittadino (signore).
Nel diritto moderno il decreto assume varie funzioni. Innanzitutto, è la decisione emanata dal potere esecutivo su un oggetto determinato e avente forza di legge [vedi decreto legge; decreto legislativo]. Nel diritto processuale amministrativo è il provvedimento adottato dal giudice amministrativo (generalmente dal presidente del collegio) per dare disposizioni marginali relative al processo in corso e senza contraddittorio con le parti. Nel diritto processuale civile è il provvedimento col quale si svolge, normalmente, un’attività preparatoria del processo, o di vari atti di esso, normalmente senza preventiva instaurazione di contraddittorio tra le parti. Nel diritto processuale penale, il decreto può essere emanato in varie fasi del procedimento, avere vario contenuto ed esere emanato sia dall’organo giudicante sia dal pubblico ministero.