Decreto legislativo

Decreto legislativo

Atto con efficacia di legge formale emanato dal Governo in base a una delega legislativa (e nei limiti di questa) del Parlamento. La delega del Parlamento è conferita con legge formale ordinaria.
Destinatario della delegazione legislativa può essere soltanto il Governo: più precisamente è l’organo collegiale o Consiglio dei Ministri. Non è consentita la delega ai singoli Ministri o ad organi diversi dal Governo; allo stesso modo è vietata la sub-delegazione, per cui il Governo non può, a sua volta, delegare altro organo.
La delega legislativa è normalmente conferita dal Parlamento nei casi di particolare complessità della materia sulla quale legiferare ovvero dell’iter formativo della legge.
La delega deve essere esercitata in un termine prefissato e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nella legge. Accanto a tali limiti, fissati dalla Costituzione, la legge di delega può introdurne altri, ad esempio imponendo al Governo di ascoltare il parere di commissioni parlamentari.