Decreto legge

Decreto legge

Appartiene alla categoria delle ordinanze generali, che si concretano in provvedimenti provvisori (con forza di legge) adottati dal Governo, di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità, in casi straordinari di necessità e di urgenza. Tali provvedimenti diventano definitivi solo dopo la conversione in legge effettuata dal Parlamento.
Il potere di emanare un (—) spetta soltanto al Governo come organo collegiale (Consiglio dei Ministri) e non anche ai singoli Ministri o ad altri organi.
Oltre a quello, assai elastico della necessità e urgenza, altro limite alla decretazione d’urgenza riguarda l’impossibilità per il Governo di decretare in quelle materie (approvazione del bilancio o del suo esercizio provvisorio, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) per le quali è previsto il controllo politico del Parlamento sul Governo.
Il (—) è deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il (—) deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge nel giorno stesso della sua pubblicazione; entro cinque giorni da tale data, le Camere si devono riunire per l’esame del decreto che deve essere convertito, pena la decadenza ex tunc, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.