Decreto legge
Decreto legge
Appartiene alla categoria delle ordinanze generali, che si concretano in provvedimenti provvisori (con forza di legge) adottati dal Governo, di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità, in casi straordinari di necessità e di urgenza. Tali provvedimenti diventano definitivi solo dopo la conversione in legge effettuata dal Parlamento.
Il potere di emanare un (—) spetta soltanto al Governo come organo collegiale (Consiglio dei Ministri) e non anche ai singoli Ministri o ad altri organi.
Oltre a quello, assai elastico della necessità e urgenza, altro limite alla decretazione d’urgenza riguarda l’impossibilità per il Governo di decretare in quelle materie (approvazione del bilancio o del suo esercizio provvisorio, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) per le quali è previsto il controllo politico del Parlamento sul Governo.
Il (—) è deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il (—) deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge nel giorno stesso della sua pubblicazione; entro cinque giorni da tale data, le Camere si devono riunire per l’esame del decreto che deve essere convertito, pena la decadenza ex tunc, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Appartiene alla categoria delle ordinanze generali, che si concretano in provvedimenti provvisori (con forza di legge) adottati dal Governo, di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità, in casi straordinari di necessità e di urgenza. Tali provvedimenti diventano definitivi solo dopo la conversione in legge effettuata dal Parlamento.
Il potere di emanare un (—) spetta soltanto al Governo come organo collegiale (Consiglio dei Ministri) e non anche ai singoli Ministri o ad altri organi.
Oltre a quello, assai elastico della necessità e urgenza, altro limite alla decretazione d’urgenza riguarda l’impossibilità per il Governo di decretare in quelle materie (approvazione del bilancio o del suo esercizio provvisorio, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) per le quali è previsto il controllo politico del Parlamento sul Governo.
Il (—) è deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il (—) deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge nel giorno stesso della sua pubblicazione; entro cinque giorni da tale data, le Camere si devono riunire per l’esame del decreto che deve essere convertito, pena la decadenza ex tunc, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.