Decretali

Decretali

Decisioni del pontefice, emanate prevalentemente in forma di epistole e decisioni dei concili [vedi Concilio ecumenico], che disciplinano la posizione ed i rapporti dei membri della Chiesa cattolica e affrontano questioni relative al governo e alla vita di quest’ultima.
Nel sistema delle fonti di diritto canonico [vedi], le (—) hanno valore generale e, unitamente ai canoni [vedi Canone], formano il ius humanae constitutiones.
Esse si dividono in (—) generali e (—) generali esecutive. Con le prime, il legislatore competente (o, per sua delega, chi gode della sola potestà esecutiva) impartisce disposizioni comuni e generali a una determinata comunità; esse, che possono avvicinarsi ai decreti legislativi [vedi] statuali, hanno, a tutti gli effetti, valore di legge e della legge seguono la dinamica e la procedura. Con le seconde, emanate dall’autorità esecutiva, vengono determinate in modo più dettagliato ed analitico le modalità di attuazione della legge, per sollecitarne l’osservanza. Hanno natura amministrativa e possono considerarsi come dei regolamenti di attuazione o di esecuzione. Sono strettamente connesse alla legge cui si riferiscono e, di conseguenza, cessano di avere vigore se tale legge viene meno.
A partire dal secolo XII l’attività pontificia di produzione di (—) divenne intensa e ciò determinò la necessità di riunirle in raccolte. Tra le raccolte ufficiali si annoverano: quella curata da Raimondo di Penafort ed emanata nel 1234 da Gregorio IX, che fu una vera e propria codificazione [vedi], che abrogava tutta la legislazione canonica anteriore, ad eccezione del Decretum (magistri) Gratiani [vedi] ed è nota col nome di Liber extra [vedi]; quella emanata da Bonifacio VIII nel 1298 e nota col nome di Liber sextus [vedi], che raccoglie organicamente il diritto canonico formatosi dopo il 1234; le Clementinae [vedi], comprendenti le (—) successive alla raccolta di Bonifacio VIII.
Tra le raccolte private di (—) le più degne di nota sono quelle che vanno sotto il nome di Extravagantes Johannis XXII [vedi] e Extravagantes communes [vedi] utilizzate da Giovanni Chappuis nella raccolta che egli curò di tutto il diritto canonico posteriore al Decretum (magistri) Gratiani.
• (—) false
Raccolte di (—) e di capitolari [vedi Capitolare] non autentici, messi in circolazione dal clero francese durante il periodo carolingio [vedi Carolingi] e spacciate per autentiche. Tra queste, la principale è la Collezione pseudo-Isidoriana, attribuita a Isidoro di Siviglia e compilata intorno all’850. Essa circolava anche sotto il nome di un Isidoro mercator o peccator e papa Niccolò I (858-867) la citò come autentica.