Curia romana (o pontificia)

Curia romana (o pontificia)

L’insieme degli uffici attraverso cui il pontefice provvede al governo della Chiesa. Fu organizzata nel 1588 da papa Sisto V ed è stata riformata più volte nel corso dei secoli. Importante fu la cd. “Riforma Piana”, decretata da Pio X nel 1908 e poi accolta, con limitate modifiche, dal codice di diritto canonico del 1917.
Essa risulta composta dalla Segreteria di Stato (o papale), da 9 Congregazioni (o Dicasteri) da 3 Tribunali e da altri organismi vari, per lo più denominati Consigli.
La Segreteria di Stato, che dal 28 giugno 1988 ha assorbito le competenze del soppresso Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, è presieduta dal Cardinale Prefetto che è il Segretario di Stato, coadiuvato dal Sostituto e dall’Assessore. Essa ha il compito di collaborare con il pontefice sia nella cura della Chiesa universale, che nei rapporti con i dicasteri della (—). Provvede agli affari ordinari non rientranti nella competenza propria dei vari dicasteri; favorisce e coordina i rapporti con i singoli dicasteri, vescovi e governi civili. Al compito di coordinare i dicasteri si aggiunge quello di supporto, ad esempio, ai Consigli della cultura, delle comunicazioni sociali, della giustizia e della pace.
Le Congregazioni attuali derivano dalle Commissioni particolari di Cardinali, ciascuna delle quali era limitata a una materia specifica. Ciascuna Congregazione ha una particolare e specifica competenza e tutte insieme possono assimilarsi a dei veri e propri ministeri della Chiesa. Esse si distinguono in: Congregazione per la dottrina della fede (con il compito di tutelare la dottrina riguardante la fede e i costumi di tutto il mondo cattolico: esamina libri e, se necessario, li condanna); Congregazione per le Chiese Orientali (competente per tutti gli affari che interessano sia le persone, sia la disciplina, sia i riti delle Chiese orientali, anche se misti, riguardanti cioè anche i latini); Congregazione per i vescovi (si interessa di tutto ciò che ha attinenza con lo stato delle Chiese particolari e pertanto ha facoltà di costituire nuove diocesi, provincie, regioni ecclesiastiche e può erigere Ordinariati militari); Congregazione per la disciplina del culto divino e della disciplina dei sacramenti (competente in tutto ciò che riguarda il culto divino, sia nel rito romano che negli altri riti latini; ha la facoltà di concedere dispense che superano la competenza dei vescovi, ivi compresa quella del digiuno eucaristico e competenza esclusiva per stabilire i casi di matrimonio non consumato, anche tra un cattolico ed un acattolico battezzato o tra acattolici battezzati); Congregazione delle cause dei Santi (competente per tutto ciò che riguarda le cause di beatificazione e di canonizzazione, nonché la conservazione delle reliquie); Congregazione per il clero (competente su tutte le questioni relative al clero che esercita l’apostolato nelle diocesi, sia per quanto si riferisce alle persone, sia per quanto attiene agli uffici ed al ministero pastorale); Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica (competente per la direzione, disciplina, ordinamento degli studi, patrimoni e privilegi dei religiosi di entrambi i sessi, delle associazioni senza voti e dei Terzi ordini, fatta eccezione per i religiosi missionari, che rientrano nella competenza della Congregazione per la evangelizzazione dei popoli); Congregazione per l’educazione cattolica dei Seminari e degli istituti di studi (competente sulle scuole di tutto il mondo cattolico, tranne che sui luoghi dipendenti dalla Congregazione per le Chiese orientali o dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli); Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli o per la propagazione della fede (che coordina tutta l’attività missionaria della Chiesa; trasmette alla Rota le cause matrimoniali e gli affari che richiedono un procedimento giudiziale).
I tribunali si distinguono in: Supremo tribunale della Segnatura apostolica (che giudica sulla validità degli atti amministrativi canonici, giudica dei conflitti di competenza, vigila sulla retta amministrazione della giustizia, proroga la competenza dei tribunali e promuove ed approva l’erezione di tribunali interdiocesiani di primo grado o d’appello); la Rota romana (unico tribunale della S. Sede competente in materia di cause matrimoniali, anche tra parte cattolica e acattolica e tra parti acattoliche); la Penitenziaria Apostolica (competente in via esclusiva in materia di foro interno, ossia concede grazie, assoluzioni, commutazioni di pena, sanzioni, dirime questioni di coscienza e regola la concessione di indulgenze).
I Consigli pontifici sono organismi di istituzione abbastanza recente, denominati, un tempo, Segretariati e sono l’espressione della sollecitudine della Chiesa verso tutti quelli che, per diversi aspetti, ne sono lontani e del suo interessamento per i molteplici problemi che assillano il mondo interno. Secondo la Costituzione apostolica Pastor bonus del 1988 sono 12, tra cui i principali sono: il Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani (competente anche in tutti i rapporti religiosi con gli ebrei); il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso (che promuove studi e favorisce i rapporti con coloro che, pur non essendo cristiani, professano tuttavia una religione o posseggono un sentimento religioso); il Pontificio Consiglio per il dialogo con i non credenti (che attende allo studio dell’ateismo e cerca, per quanto possibile, di instaurare un colloquio con i non credenti); il Pontificio Consiglio della giustizia e della pace (che informa i vescovi circa le violazioni dei diritti umani e organizza la giornata mondiale della Pace); il Pontificio Consiglio per i laici (che promuove l’apostolato dei laici, ossia la partecipazione alla missione della Chiesa, sia individualmente sia nelle associazioni).