Court of Chancery
Court of Chancery (Corte di Cancelleria) (d. comp.)
Organo dell’ordinamento giuridico inglese che esamina e decide le controversie secondo la procedura di equity [vedi], contrapposta a quella di Common Law [vedi].
A partire dal secolo XIV gli schemi e le tecniche di Common Law si irrigidirono a tal punto da non essere più liberamente estensibili e malleabili. Per i privati divenne sempre più difficile farsi rilasciare nuove azioni processuali dal giudice [vedi Writs], che non elaborava più rimedi innovativi ma si limitava a sviluppare quelli usuali di cui disponeva. Ciò incentivò il ricorso diretto al sovrano, che veniva interpellato attraverso il lord cancelliere, solitamente un ecclesiastico che ricopriva anche le funzioni di guida spirituale del sovrano. A lui cominciarono ad affluire le petizioni e le suppliche che i sudditi rivolgevano al re. Accadde dunque che, con l’aumentare delle istanze trasmessegli dalla Corte, il Consiglio del re [vedi King’s Council] rinunciò a prenderne collegialmente in esame l’ammissibilità ai fini di una discussione in aula, delegando tale compito direttamente al Cancelliere. Il Cancelliere ed i membri del tribunale erano ecclesiastici (e, quindi, giuristi canonisti). La procedura seguita era inquisitoria, scritta e segreta. Durante tutto il secolo XIV e soprattutto nel XV la (—) risolse sempre più spesso da sola, in nome del sovrano e senza più trasmetterle a quest’ultimo, le questioni sottoposte al King’s Council. Alla fine del secolo XV il processo di organizzazione autonoma della (—) si era concluso e la supplica indirizzata al sovrano divenne il presupposto ordinario per adire non più al Council, ma la (—), che giudicava secondo equità, ossia secondo coscienza.
Tra il ’500 e il ’700 la (—) entrò in conflitto con le corti londinesi di Common Law. Tra la fine del secolo XIX e gli inizi del XX la (—) è divenuta la Chancery Division della High Court of Justice.
Organo dell’ordinamento giuridico inglese che esamina e decide le controversie secondo la procedura di equity [vedi], contrapposta a quella di Common Law [vedi].
A partire dal secolo XIV gli schemi e le tecniche di Common Law si irrigidirono a tal punto da non essere più liberamente estensibili e malleabili. Per i privati divenne sempre più difficile farsi rilasciare nuove azioni processuali dal giudice [vedi Writs], che non elaborava più rimedi innovativi ma si limitava a sviluppare quelli usuali di cui disponeva. Ciò incentivò il ricorso diretto al sovrano, che veniva interpellato attraverso il lord cancelliere, solitamente un ecclesiastico che ricopriva anche le funzioni di guida spirituale del sovrano. A lui cominciarono ad affluire le petizioni e le suppliche che i sudditi rivolgevano al re. Accadde dunque che, con l’aumentare delle istanze trasmessegli dalla Corte, il Consiglio del re [vedi King’s Council] rinunciò a prenderne collegialmente in esame l’ammissibilità ai fini di una discussione in aula, delegando tale compito direttamente al Cancelliere. Il Cancelliere ed i membri del tribunale erano ecclesiastici (e, quindi, giuristi canonisti). La procedura seguita era inquisitoria, scritta e segreta. Durante tutto il secolo XIV e soprattutto nel XV la (—) risolse sempre più spesso da sola, in nome del sovrano e senza più trasmetterle a quest’ultimo, le questioni sottoposte al King’s Council. Alla fine del secolo XV il processo di organizzazione autonoma della (—) si era concluso e la supplica indirizzata al sovrano divenne il presupposto ordinario per adire non più al Council, ma la (—), che giudicava secondo equità, ossia secondo coscienza.
Tra il ’500 e il ’700 la (—) entrò in conflitto con le corti londinesi di Common Law. Tra la fine del secolo XIX e gli inizi del XX la (—) è divenuta la Chancery Division della High Court of Justice.