Costituzione civile del clero
Costituzione civile del clero
Legge approvata dall’Assemblea Nazionale Costituente [vedi] il 12 luglio 1790, durante la Rivoluzione francese [vedi] e sanzionata da Luigi XVI il 26 settembre dello stesso anno.
In virtù di essa veniva posto un vescovo per ogni dipartimento; i vescovi e i curati venivano sottratti all’autorità pontificia, eletti dal popolo a maggioranza di voti e costretti a giurare fedeltà alla Costituzione; gli impiegati ecclesiastici venivano stipendiati dallo Stato ma contemporaneamente si incameravano i benefici ed i redditi che il clero aveva posseduto fino ad allora. I ministri del culto che rifiutavano l’osservanza venivano perseguitati come controrivoluzionari ma, poiché la (—) venne condannata da due encicliche [vedi Enciclica] del pontefice Pio VI, la maggioranza di essi rifiutò ugualmente il giuramento.
La (—) fu abrogata col Concordato ecclesiastico [vedi] del 1801 tra la S. Sede e la Francia.
Legge approvata dall’Assemblea Nazionale Costituente [vedi] il 12 luglio 1790, durante la Rivoluzione francese [vedi] e sanzionata da Luigi XVI il 26 settembre dello stesso anno.
In virtù di essa veniva posto un vescovo per ogni dipartimento; i vescovi e i curati venivano sottratti all’autorità pontificia, eletti dal popolo a maggioranza di voti e costretti a giurare fedeltà alla Costituzione; gli impiegati ecclesiastici venivano stipendiati dallo Stato ma contemporaneamente si incameravano i benefici ed i redditi che il clero aveva posseduto fino ad allora. I ministri del culto che rifiutavano l’osservanza venivano perseguitati come controrivoluzionari ma, poiché la (—) venne condannata da due encicliche [vedi Enciclica] del pontefice Pio VI, la maggioranza di essi rifiutò ugualmente il giuramento.
La (—) fu abrogata col Concordato ecclesiastico [vedi] del 1801 tra la S. Sede e la Francia.