Constitutiònes prìncipum
Constitutiònes prìncipum [Costituzioni imperiali]
Provvedimenti imperiali, costituenti fonti del diritto romano a partire dalla fine del II secolo d.C.
In relazione al contenuto ed alla natura, le (—) assunsero le seguenti denominazioni:
— edìcta: provvedimenti a carattere generale, emanati dal prìnceps, sulla base dell’imperium proconsulare maius attribuitogli, che contenevano le istruzioni o i criteri direttivi cui dovevano attenersi i magistrati provinciali. In un primo periodo, gli edicta non avevano vigore dopo la morte del principe che le aveva emanate, essendo stretta emanazione dell’imperium esercitato da ciascun princeps; successivamente, tale limitazione di efficacia venne meno.
Le (—) non avevano contenuto imperativo, quanto piuttosto la forma di autorevoli consigli;
— mandàta: istruzioni diramate ai funzionari dell’amministrazione pubblica, in special modo ai governatori delle province, vincolanti per l’esercizio dei loro compiti. Essi avevano, quindi, contenuto amministrativo, anche se vi furono casi in cui con questo mezzo furono introdotti nuovi istituti giuridici (ad es. il testamentum militis);
— decrèta: sentenze emanate dal principe extra òrdinem, ossia senza l’osservanza delle formalità processuali su richiesta delle parti o di pubblici funzionari, sia in primo grado che in appello. In questa sua funzione il princeps era solito farsi assistere da un consilium principis;
— rescrìpta ed epìstulae: responsi richiesti all’imperatore, su determinate questioni giuridiche, da privati, magistrati o funzionari.
I rescripta avevano efficacia limitata ai singoli casi per i quali erano emanati ed avevano efficacia vincolante per il giudice solo se i dati di fatto esposti nella domanda (supplicàtio) corrispondevano a verità. Gradualmente i rescripta assursero al rango di principi giuridici generali, acquistando efficacia per casi analoghi.
Provvedimenti imperiali, costituenti fonti del diritto romano a partire dalla fine del II secolo d.C.
In relazione al contenuto ed alla natura, le (—) assunsero le seguenti denominazioni:
— edìcta: provvedimenti a carattere generale, emanati dal prìnceps, sulla base dell’imperium proconsulare maius attribuitogli, che contenevano le istruzioni o i criteri direttivi cui dovevano attenersi i magistrati provinciali. In un primo periodo, gli edicta non avevano vigore dopo la morte del principe che le aveva emanate, essendo stretta emanazione dell’imperium esercitato da ciascun princeps; successivamente, tale limitazione di efficacia venne meno.
Le (—) non avevano contenuto imperativo, quanto piuttosto la forma di autorevoli consigli;
— mandàta: istruzioni diramate ai funzionari dell’amministrazione pubblica, in special modo ai governatori delle province, vincolanti per l’esercizio dei loro compiti. Essi avevano, quindi, contenuto amministrativo, anche se vi furono casi in cui con questo mezzo furono introdotti nuovi istituti giuridici (ad es. il testamentum militis);
— decrèta: sentenze emanate dal principe extra òrdinem, ossia senza l’osservanza delle formalità processuali su richiesta delle parti o di pubblici funzionari, sia in primo grado che in appello. In questa sua funzione il princeps era solito farsi assistere da un consilium principis;
— rescrìpta ed epìstulae: responsi richiesti all’imperatore, su determinate questioni giuridiche, da privati, magistrati o funzionari.
I rescripta avevano efficacia limitata ai singoli casi per i quali erano emanati ed avevano efficacia vincolante per il giudice solo se i dati di fatto esposti nella domanda (supplicàtio) corrispondevano a verità. Gradualmente i rescripta assursero al rango di principi giuridici generali, acquistando efficacia per casi analoghi.