Constitutio de feudis
Constitutio de feudis (Costituzione sui feudi)
Decreto emanato da diversi imperatori a partire dall’XI secolo, in materia feudale [vedi Feudo].
• (—) di Corrado II il Salico.
Emanata a Cremona il 28 maggio 1037 da Corrado II il Salico [vedi], sanciva l’ereditarietà dei feudi minori da parte dei valvassori [vedi Valvassore]. Essa inflisse un duro colpo alla gerarchia feudale, che veniva soppressa, e pose sullo stesso piano vassalli [vedi Vassallo] e valvassori, grandi feudatari laici e grandi feudatari ecclesiastici.
La (—), conosciuta anche come Edictum de beneficiis regni italici, concedeva ai vassalli minori il privilegio di essere giudicati dal Tribunale dei pari [vedi].
• (—) di Federico I Barbarossa.
Emanata nel dicembre 1154 durante la prima dieta di Roncaglia [vedi Dieta] dall’imperatore Federico I Barbarossa [vedi Federico I di Hohenstaufen]. In virtù di essa si stabilì che tutte le alienazioni di feudi, avvenute in Italia sotto qualsiasi forma ma senza l’effettivo consenso del proprietario delle terre, dovevano considerarsi nulle in quanto contrarie alla legge feudale. Conseguentemente, chi avesse ricevuto dei feudi in pegno, in vendita o a qualsiasi altro titolo senza il permesso del signore, doveva senz’altro restituirli a quest’ultimo, unitamente alle regalie [vedi] percepite indebitamente in funzione dell’alienazione. Tale decreto venne rinnovato nella seconda dieta di Roncaglia, tenuta da Federico Barbarossa nel novembre del 1158.
Decreto emanato da diversi imperatori a partire dall’XI secolo, in materia feudale [vedi Feudo].
• (—) di Corrado II il Salico.
Emanata a Cremona il 28 maggio 1037 da Corrado II il Salico [vedi], sanciva l’ereditarietà dei feudi minori da parte dei valvassori [vedi Valvassore]. Essa inflisse un duro colpo alla gerarchia feudale, che veniva soppressa, e pose sullo stesso piano vassalli [vedi Vassallo] e valvassori, grandi feudatari laici e grandi feudatari ecclesiastici.
La (—), conosciuta anche come Edictum de beneficiis regni italici, concedeva ai vassalli minori il privilegio di essere giudicati dal Tribunale dei pari [vedi].
• (—) di Federico I Barbarossa.
Emanata nel dicembre 1154 durante la prima dieta di Roncaglia [vedi Dieta] dall’imperatore Federico I Barbarossa [vedi Federico I di Hohenstaufen]. In virtù di essa si stabilì che tutte le alienazioni di feudi, avvenute in Italia sotto qualsiasi forma ma senza l’effettivo consenso del proprietario delle terre, dovevano considerarsi nulle in quanto contrarie alla legge feudale. Conseguentemente, chi avesse ricevuto dei feudi in pegno, in vendita o a qualsiasi altro titolo senza il permesso del signore, doveva senz’altro restituirli a quest’ultimo, unitamente alle regalie [vedi] percepite indebitamente in funzione dell’alienazione. Tale decreto venne rinnovato nella seconda dieta di Roncaglia, tenuta da Federico Barbarossa nel novembre del 1158.