Constitutio
Constitutio (Costituzione)
In diritto romano e medievale era un generico sinonimo di atto normativo posto in essere da un’autorità superiore.
Nel Medioevo rappresenta una fonte normativa superiore rispetto al nòmos (legge di rango inferiore posta in essere dalla comunità ).
Nell’età moderna il termine era considerato sinonimo di lex fundamentalis [vedi], cioè di un corpus legis così autorevole da essere considerato immodificabile anche dalla volontà dello stesso sovrano. Ciò perché essa suggella un accordo stipulato tra la Corona e le altre forze politiche emergenti (così ad esempio la Magna charta libertatum [vedi] del 1215, nascente da un patto tra corona inglese e nobiltà ).
Con l’affermarsi della teoria del contratto sociale [vedi Contrattualismo] la (—) sanciva il compromesso tra volontà popolare e poteri del sovrano che venivano limitati dalla (—).
Supporto decisivo alla superiorità della (—) era dato dall’immutabilità dei suoi princìpi, derivanti dalla “retta ragione” e diretti al pubblico bene, e che costituiscono le linee guida per i pubblici poteri. Scrisse Thomas Paine nel suo I diritti dell’uomo (1791): “La costituzione non è l’atto di un singolo sovrano, ma l’atto di un popolo che crea un governo”.
Così le costituzioni della fine del ’700, con le annesse Dichiarazioni dei diritti che sancivano princìpi cardine della democrazia (separazione dei poteri, tutela dei diritti, sovranità popolare), attribuivano diritti irrinunciabili al popolo (Stati Uniti) o alla Nazione (Francia).
Dalla fine del XVIII secolo ad oggi, dunque, la tendenza della carta costituzionale è stata di non rappresentare un mero strumento descrittivo dei rapporti tra poteri di natura consuetudinaria e tradizionale, ma di affermare il suo carattere precettivo di nuovo fondamento dell’ordine politico, basato sulla volontà e sul consenso della comunità .
In diritto romano e medievale era un generico sinonimo di atto normativo posto in essere da un’autorità superiore.
Nel Medioevo rappresenta una fonte normativa superiore rispetto al nòmos (legge di rango inferiore posta in essere dalla comunità ).
Nell’età moderna il termine era considerato sinonimo di lex fundamentalis [vedi], cioè di un corpus legis così autorevole da essere considerato immodificabile anche dalla volontà dello stesso sovrano. Ciò perché essa suggella un accordo stipulato tra la Corona e le altre forze politiche emergenti (così ad esempio la Magna charta libertatum [vedi] del 1215, nascente da un patto tra corona inglese e nobiltà ).
Con l’affermarsi della teoria del contratto sociale [vedi Contrattualismo] la (—) sanciva il compromesso tra volontà popolare e poteri del sovrano che venivano limitati dalla (—).
Supporto decisivo alla superiorità della (—) era dato dall’immutabilità dei suoi princìpi, derivanti dalla “retta ragione” e diretti al pubblico bene, e che costituiscono le linee guida per i pubblici poteri. Scrisse Thomas Paine nel suo I diritti dell’uomo (1791): “La costituzione non è l’atto di un singolo sovrano, ma l’atto di un popolo che crea un governo”.
Così le costituzioni della fine del ’700, con le annesse Dichiarazioni dei diritti che sancivano princìpi cardine della democrazia (separazione dei poteri, tutela dei diritti, sovranità popolare), attribuivano diritti irrinunciabili al popolo (Stati Uniti) o alla Nazione (Francia).
Dalla fine del XVIII secolo ad oggi, dunque, la tendenza della carta costituzionale è stata di non rappresentare un mero strumento descrittivo dei rapporti tra poteri di natura consuetudinaria e tradizionale, ma di affermare il suo carattere precettivo di nuovo fondamento dell’ordine politico, basato sulla volontà e sul consenso della comunità .