Consilia
Consilia
Pareri forniti dai giurecosulti, su richiesta di giudici o di privati, e relativi ad una controversia o ad una questione di diritto.
La consuetudine di rivolgersi al tecnico del diritto per ottenere un consiglio risale all’antica Roma e si inseriva perfettamente nella funzione tipica della giurisprudenza, che era quella di fornire alla parte, gratuitamente, un parere superiore agli interessi particolari e contingenti di quest’ultima ed elevato a fonte di pura scienza.
Con il rifiorire degli studi romanistici e la nascita della Scuola di Bologna [vedi Glossatori] nel XII secolo, la giurisprudenza medievale rinnovò la funzione, connaturata al proprio ufficio, di consigliare i giudici, nonché i privati nei loro negozi e rapporti giuridici.
Il primo tipo di (—) richiesto al giurista fu quello che viene definito consilium sapientis ed era particolarmente diffuso in età comunale; esso consisteva nel parere che i magistrati erano costretti a richiedere ai giuristi, in quanto molto spesso erano privi di personali conoscenze giuridiche. Ciò risulta facilmente comprensibile se si tiene conto che i titolari della funzione giudiziaria [vedi Console] erano uomini politici e non tecnici competenti di diritto.
Il consilium sapientis era vincolante per il giudice, che si limitava a notificarlo alle parti, come fosse una sua sentenza.
A partire dal secolo XIV, nel pieno splendore dell’età dei comuni [vedi Comune medievale], e grazie all’attività dei Commentatori [vedi] si impose l’uso da parte del giurista di dare (—) anche ai privati che, in un’epoca caratterizzata dalla pluralità degli ordinamenti vigenti, erano disorientati dal contrasto delle fonti normative concorrenti.
Con l’invenzione della stampa (secolo XV) si diffuse l’uso di fare raccolte di (—), che si rivelarono utili sia agli autori stessi (che in tal modo vedevano accrescere il proprio prestigio), sia a giudici ed avvocati, che rinvenivano in esse l’agevole soluzione alle fattispecie concrete. In tal modo venne ad affermarsi una robusta letteratura consiliare.
Pareri forniti dai giurecosulti, su richiesta di giudici o di privati, e relativi ad una controversia o ad una questione di diritto.
La consuetudine di rivolgersi al tecnico del diritto per ottenere un consiglio risale all’antica Roma e si inseriva perfettamente nella funzione tipica della giurisprudenza, che era quella di fornire alla parte, gratuitamente, un parere superiore agli interessi particolari e contingenti di quest’ultima ed elevato a fonte di pura scienza.
Con il rifiorire degli studi romanistici e la nascita della Scuola di Bologna [vedi Glossatori] nel XII secolo, la giurisprudenza medievale rinnovò la funzione, connaturata al proprio ufficio, di consigliare i giudici, nonché i privati nei loro negozi e rapporti giuridici.
Il primo tipo di (—) richiesto al giurista fu quello che viene definito consilium sapientis ed era particolarmente diffuso in età comunale; esso consisteva nel parere che i magistrati erano costretti a richiedere ai giuristi, in quanto molto spesso erano privi di personali conoscenze giuridiche. Ciò risulta facilmente comprensibile se si tiene conto che i titolari della funzione giudiziaria [vedi Console] erano uomini politici e non tecnici competenti di diritto.
Il consilium sapientis era vincolante per il giudice, che si limitava a notificarlo alle parti, come fosse una sua sentenza.
A partire dal secolo XIV, nel pieno splendore dell’età dei comuni [vedi Comune medievale], e grazie all’attività dei Commentatori [vedi] si impose l’uso da parte del giurista di dare (—) anche ai privati che, in un’epoca caratterizzata dalla pluralità degli ordinamenti vigenti, erano disorientati dal contrasto delle fonti normative concorrenti.
Con l’invenzione della stampa (secolo XV) si diffuse l’uso di fare raccolte di (—), che si rivelarono utili sia agli autori stessi (che in tal modo vedevano accrescere il proprio prestigio), sia a giudici ed avvocati, che rinvenivano in esse l’agevole soluzione alle fattispecie concrete. In tal modo venne ad affermarsi una robusta letteratura consiliare.