Confino di polizia

Confino di polizia

Pena di relegazione in un determinato luogo, diverso dal comune di residenza.
Venne istituito durante il periodo fascista [vedi fascismo], per emarginare gli oppositori del regime. La legge di Pubblica Sicurezza (R.D.18 giugno 1931, n. 773) stabiliva che potevano esere assegnati al (—), in località per lo più sperdute, come le isole di Ustica, Lipari, Ponza, Ventotene, gli ammoniti, le persone designate pubblicamente come abitualmente colpevoli di gravi reati ed i sovversivi. La pena, che era comunque indeterminata, veniva comminata con un semplice atto amministrativo e, quindi, senza che venisse contestato alcun reato e soprattutto senza un regolare processo. La pronuncia avveniva da parte di una speciale commissione provinciale, composta dal prefetto, che la presiedeva, dal procuratore del re, dal questore, dal comandante dei reali carabinieri e da un ufficiale superiore della milizia. La durata del (—) variava da uno a cinque anni.
Il (—) fu dichiarato incostituzionale nel 1956.